Il 10 giugno 2022 è stata pubblicata la Legge 17 maggio 2022, n.60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”, entrata in vigore il 25 giugno 2022. Presentata nel 2018 dall’allora Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e dopo un travagliato iter, è stata approvata in via definitiva dal Senato.
Scopo della Legge è quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti nel mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
Secondo quanto riportato nel Dossier della Legge, l’abbandono di ingenti quantità di rifiuti in ambiente marino “ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli. Le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno”.
La Legge Salva-Mare introduce due importanti definizioni:
Entrambi i rifiuti sono classificati come urbani, infatti nella definizione di cui all’art. 183, c.1 lettera b-ter (definizione di rifiuti urbani) sono ora ricompresi anche “i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”.
All’articolo 2 comma 1, la Legge equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi (dalla Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019).
Tali rifiuti potranno essere conferiti separatamente all’impianto portuale di raccolta. Ai sensi del medesimo art. 2 per questa attività non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
I rifiuti accidentalmente pescati dovranno poi essere trasferiti dalla nave ad un luogo fisico stabilito sulla terra ferma. La Legge, a tal proposito, prevede due possibilità di approdo:
Nella prima ipotesi, Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati è gratuito per il conferente, previa pesatura al momento del conferimento. Tale gratuità per il conferente ha comunque dei costi che verranno sostenuti dalla collettività, mediante specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (TARI). Tale conferimento si configura, inoltre, come deposito temporaneo di rifiuti nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 185-bis del D.Lgs 152/2006.
In ottica di economia circolare, l’art. 4 della Legge stabilisce che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, entro 6 mesi dal 25 giugno, il MITE con proprio Decreto stabilirà i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 -ter del citato D.Lgs. n.152/2006.
Tali rifiuti possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con futuro decreto del MITE.
Nelle more dell’adozione del decreto, l’attività oggetto dell’istanza può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. Tali campagne di pulizia possono essere promosse da soggetti quali ad esempio: enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diporti sti, le associazioni di categoria eccetera.
Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall’autorità competente.
In merito alla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate derivanti da piante marine o alghe, l’art. 5 della Legge prevede che, “fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile”.
Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. n.152/2006, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte IV del Codice dell’Ambiente ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis.
Ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f).
Si ricorda che è inoltre esclusa dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata (specie particolare di alga), laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
La realizzazione degli impianti di desalinizzazione dev’essere ora sottoposta alla preventiva Valutazione di Impatto Ambientale (cd. V.I.A.). Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici di indirizzo nazionale sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari – di concerto con il Ministro della salute – correlati agli impianti di desalinizzazione, nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Nella Legge in esame meritano, infine, di essere menzionate le seguenti ulteriori disposizioni in materia di: