Un’importante normativa per il settore logistico è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022. Si tratta della Legge n. 51 del 20 maggio 2022, che converte il D.L. 21/2022 e contiene disposizioni sul sistema di interscambio di pallet e altri temi collegati.
In particolare, l’art. 17-bis si occupa dell’istituzione del sistema di interscambio di pallet, illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l’art. 17-ter disciplina il sistema stesso.
Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter si applicano ai pallet di legno standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci, così definiti:
Ai sensi dell’art. 17-bis, commi 1 e 2 della Legge, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui sopra sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente le seguenti informazioni:
La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 17-ter, commi 4 e 5, la mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo.
Con futuro decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, saranno stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto sarà indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura che verrà individuata nel Decreto ministeriale di futura emanazione. Nel frattempo, è stabilito che ogni patto contrario alle disposizioni inerenti all’intercambio è nullo. Non sono tuttavia ancora state fissate delle sanzioni in caso di inottemperanza a tale obbligo.
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