In attuazione dell’art. 184, comma 5, del D.lgs. 152/2006, sono state approvate dal Ministero della transizione ecologica, con Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - del 18 maggio 2021.
A seguito delle modifiche normative intervenute recentemente, si è infatti reso necessario un aggiornamento delle precedenti linee guida diffuse dal SNPA nel 2020 (linee guida n. 24/2020), rispetto alle quali è stato aggiunto un paragrafo dedicato ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.
Come noto, il documento fornisce i criteri tecnici per la classificazione dei rifiuti ed essendo ora richiamato dall’art. 184, comma 5 del Testo Unico Ambientale, ha acquisito valore giuridico vincolante.
Le nuove linee guida per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti si compongono di quattro capitoli:
Come detto, il secondo capitolo delle linee guida fornisce ai produttori una metodologia generale per la classificazione dei rifiuti, suddivisa in tre fasi:
Più nel dettaglio, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto, la terza e la quarta al singolo processo produttivo, mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato.
L’individuazione del codice EER conduce a una delle tre seguenti fattispecie:
Qualora le fasi precedenti del processo di classificazione conducano all’attribuzione di un codice a specchio, occorre procedere ad una valutazione più approfondita della natura del rifiuto per comprendere se assegnare la voce a specchio pericolosa o quella non pericolosa.
A tal fine, le linee guida, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, prevedono che la determinazione della composizione del rifiuto non debba necessariamente essere acquisita tramite un’analisi di laboratorio, ma possa in alcuni casi essere desunta da altre fonti informative o dall’integrazione di entrambi gli elementi, applicando uno schema procedurale basato:
Nel caso in cui l’attribuzione della pericolosità sia legata alla presenza di una o più specifiche sostanze pericolose, l’individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca e alla determinazione del contenuto percentuale di tale/i specifica/che sostanza/e.
Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose, la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca e alla determinazione del contenuto di tutte le possibili sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente essere presenti nel rifiuto stesso.
Le linee guida chiariscono che il termine “ragionevolmente” non può tradursi nell’obbligo per il produttore di verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame bensì nella ricerca delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto sulla base delle informazioni già note.
Una volta acquisite le informazioni necessarie per ricostruire quali siano le sostanze pericolose che contenute nel rifiuto, occorre valutare la sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo, connessa alla presenza di tali sostanze. Questa valutazione deve essere condotta facendo riferimento ai criteri, valori limite di concentrazione e metodi di calcolo previsti dall’allegato III alla Direttiva 2008/98/CE o utilizzando metodi di prova.
Il terzo capitolo delle linee guida SNPA fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti che, come noto, è contenuto nell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Anche le nuove linee guida SNPA, come le precedenti, si discostano in alcuni punti dai contenuti da un altro importante documento tecnico in tema di classificazione dei rifiuti, ossia la Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01), recante “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”.
La presenza di una diversa classificazione dei rifiuti (voci assolute pericolose e non pericolose, voci a specchio non pericolose e pericolose) rispetto a quella riportata dalla Comunicazione della Commissione europea è segnalata con la nota (A) nell’elenco commentato dei rifiuti.
Un'altra novità rilevante introdotta dalle linee guida per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti è la redazione, in capo al produttore dei rifiuti, di due documenti: la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.
Si tratta di due documenti fra loro distinti ma rispondenti alla medesima funzione, ossia quella di tracciare nel dettaglio le fasi del procedimento di classificazione sopra descritto. Più nello specifico:
Sul piano delle responsabilità, si segnala che non sussiste alcuna sanzione diretta per l’omessa redazione di questi due documenti. Va comunque ricordato che l’errata o falsa classificazione dei rifiuti può condurre alla commissione di altri reati. Scopo dei suddetti documenti è infatti quello di orientare il produttore verso il corretto percorso di classificazione in linea con la norma.
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