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Con l'approvazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l'Unione Europea compie un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese. Questa direttiva obbliga le aziende europee a fornire dettagliate informazioni non finanziarie, al fine di allinearsi agli obiettivi del Green Deal europeo.

In Italia è entrato in vigore il 25 settembre 2024 il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024) di attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

In questo articolo, analizzeremo le implicazioni derivanti dal Decreto Legislativo in particolare per le imprese e italiane.


L'obbligo di assurance esterna e l'introduzione del Revisore di Sostenibilità

Il revisore di sostenibilità è una nuova figura introdotta con la CSRD potrà essere un revisore legale o una società di revisione indipendente, e sarà incaricata di controllare l'accuratezza dei dati e l’implementazione delle politiche ESG delle aziende. Le imprese dovranno utilizzare gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sviluppati dall’EFRAG per la corretta rendicontazione.

Quali aziende dovranno adeguarsi alla Direttiva CSRD

La Consultazione CSRD era già stata trattata nell’articolo “Il Bilancio di Sostenibilità: una leva competitiva per il business”, ma ora elencheremo gli aggiornamenti del Decreto di recepimento del 6 settembre:

Categoria Consultazione Decreto Legislativo 6 Settembre n. 125
Micro-imprese Stato patrimoniale: 350.000 EUR    Stato patrimoniale: 450.000 EUR
 

Ricavi netti: 700.000 EUR

Ricavi netti: 900.000 EUR
  N. medio Dipendenti: 10 N. medio Dipendenti: 10
Piccole e medie imprese  Stato patrimoniale: 350.000 - 20.000.000 EUR Stato patrimoniale: 450.000 - 25.000.000 EUR
  Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 - 40.000.000 EUR   Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 - 50.000.000 EUR
  N. medio Dipendenti: 50 - 250         N. medio Dipendenti: non inferiore a 11 - 250
Imprese di grandi dimensioni          Stato patrimoniale: 20.000.000 EUR Stato patrimoniale: 25.000.000 EUR
  Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR
  N. medio Dipendenti: 250 N. medio Dipendenti: non inferiore a 11 - 250
Gruppo di grandi dimensioni           Stato patrimoniale: 20.000.000 EUR Stato patrimoniale: 25.000.000 EUR
  Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR
  Dipendenti: 250 Dipendenti: 250

 

Con l’approvazione del Decreto, l'obbligo di pubblicare un bilancio di sostenibilità ambientale, sociale e di governance si estenderebbe a tutte le società europee quotate sui mercati finanziari, con l'eccezione delle microimprese.

Un approfondimento può essere fatto in riferimento alle società madri di gruppi di grandi dimensioni che dovranno fornire una rendicontazione che deve includere informazioni complete sull’impatto delle attività del gruppo nel suo complesso su questioni ESG, nonché sugli effetti che tali questioni possono avere sulle performance del gruppo stesso. Le informazioni richieste per i gruppi societari sono sostanzialmente le stesse previste per le singole imprese, come stabilito dall’articolo 3 del Decreto, con l’estensione dei requisiti al livello consolidato, ovvero all’intero gruppo di imprese. In particolare le informazioni comprendono una descrizione del modello e della strategia aziendale del gruppo, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, gli obiettivi specifici (inclusi quelli di riduzione delle emissioni), il ruolo degli organi amministrativi, le politiche di sostenibilità adottate e le principali azioni intraprese per gestire rischi e impatti negativi lungo la catena del valore. Le società madri devono inoltre descrivere le modalità con cui il gruppo si prepara alla transizione verso un’economia sostenibile, assicurando che tutte le informazioni siano coerenti e in linea con gli standard UE.

Invece, per quanto riguarda le imprese di Paesi terzi che svolgono attività significative nell’Unione Europea, il Decreto impone loro l’obbligo di pubblicare una relazione sulla sostenibilità conforme agli standard UE o riconosciuta come equivalente. Questo vincolo si applica alle multinazionali extraeuropee che, attraverso le loro controllate con sede nell’UE, generano ricavi superiori a 150 milioni di euro (o 40 milioni per le succursali). superiori a 150 milioni di euro (o 40 milioni per le succursali).

Il caso Implicazioni per le Imprese e Obblighi di rendicontazione

Le imprese italiane dovranno adeguarsi rapidamente ai nuovi requisiti, investendo in sistemi di raccolta dati e in formazione per il personale. La trasparenza e la sostenibilità diventeranno elementi chiave per mantenere la competitività sul mercato europeo.

Le imprese soggette all’obbligo di rendicontazione, devono fornire informazioni dettagliate riguardanti:

  • Modello di business e strategia aziendale: descrizione della resilienza del modello rispetto ai rischi e alle opportunità ESG, inclusi piani per la transizione verso un'economia sostenibile.
  • Obiettivi e progressi: indicazione degli obiettivi temporali relativi alla sostenibilità, come la riduzione delle emissioni entro il 2030 e 2050, con prove scientifiche a sostegno.
  • Impatto sugli stakeholder: spiegazione su come il modello aziendale considera le esigenze degli stakeholder e come queste influenzano le decisioni aziendali.
  • Governance: descrizione delle azioni degli organi di amministrazione in relazione alla sostenibilità e degli incentivi legati alle performance ESG.
  • Due diligence e il ruolo della catena del valore: obbligo di descrivere le procedure adottate per identificare e mitigare i rischi ESG lungo l’intera catena del valore. Questa analisi dovrà coprire l’intera catena del valore, comprendendo prodotti, servizi e rapporti commerciali con fornitori e clienti, nonché le modalità di gestione dei rischi connessi alla sostenibilità.

Una delle novità introdotte dalla CSRD è la doppia materialità, che richiede alle aziende di rendicontare non solo come i fattori ESG influiscono sulle loro operazioni, ma anche l’impatto che le loro attività hanno sull’ambiente e sulla società. Questo approccio riflette un cambiamento verso una maggiore trasparenza e una gestione aziendale più consapevole e sostenibile.

Conclusioni Approfondimento sulla Timeline di adesione agli obblighi:

a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
  1. alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
  2. agli enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
  1. alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
  2. alle società madri diverse da quelle da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);

c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:

  1. alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 10;
  2. agli enti piccoli e non complessi, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
  3. alle imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 3.

 

In conclusione possiamo dire che la CSRD rappresenta un passo cruciale verso una maggiore trasparenza e responsabilità aziendale in materia di sostenibilità. Le imprese italiane dovranno adeguarsi velocemente, non solo per evitare sanzioni, ma per garantire una rendicontazione efficace e credibile. Solo con un cambiamento strutturale e organizzativo profondo, la transizione verso un business sostenibile potrà davvero essere attuata, evitando che il percorso di conformità ESG si riduca a un mero esercizio formale.

 

 

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Redazione Polistudio

Scritto da   Redazione Polistudio

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