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End of Waste: a che punto siamo con il recupero rifiuti?

Scritto da Anna Mezzanato | 20 May 2021

Uno dei principali strumenti a sostegno della transizione ecologica, nonché dell’economia circolare, è proprio la trasformazione dei rifiuti in risorse primarie, idonee ad alimentare nuovi cicli di produzione, in sostituzione delle materie prime convenzionali.

Dal punto di vista normativo, il recupero dei rifiuti finalizzato a tale scopo prende il nome di “End Of Waste” (tradotto significa cessazione della qualifica di rifiuto) ed è stato introdotto dal Legislatore europeo e poi recepito nel nostro ordinamento con l’art. 184-ter del D.lgs. 152/06.

 

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Cessazione della qualifica di rifiuto

La cessazione della qualifica di rifiuto (“End Of Waste”) consiste, sotto il profilo operativo, in un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale attribuzione per acquisire quella di prodotto.

Si tratta, quindi, di trattamenti di recupero, inclusi il riciclaggio, che permettano ai rifiuti di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotti. Affinché il rifiuto, una volta assunta tale qualifica, possa tornare nuovamente nel circuito economico deve soddisfare le condizioni stabilite dall’art. 184-ter, comma 1 del D.lgs. 152/06, di seguito riportate:

  • La sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per “scopi specifici”, ossia in ambiti di applicazione noti e preventivamente individuati.

  • Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto. Ciò a garanzia che il bene, derivante dal processo di recupero, difficilmente sarà abbandonato o smaltito illegalmente perché è ritenuto utile da più soggetti disposti ad acquistarlo.

  • La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, ossia le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo, conformi tanto alla legislazione cogente applicabile, quanto alle norme tecniche relative a quel genere di beni.

  • L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 

Direttiva 2008/98/CE e criteri end of waste

I criteri per stabilire la cessazione di qualifica di un rifiuto possono essere specificati da appositi Regolamenti europei. Secondo quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, se non sono stati fissati criteri a livello comunitario, spetta agli Stati membri decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale.

I Regolamenti europei fino ad oggi emanati in materia di End of Waste sono i seguenti:

  • Regolamento (UE) n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti.

  • Regolamento (UE) n. 1179/2012 riguardante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti.

  • Regolamento (UE) n. 715/2013 relativo ai rottami di rame.

Sul piano nazionale, invece, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stati adottati mediante l’adozione di Decreti ministeriali solo per le seguenti categorie di rifiuti:

  • combustibili solidi secondari (CSS)
  • materiali di dragaggio
  • conglomerato bituminoso
  • prodotti assorbenti per la persona (PAP)
  • gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.

Per i tipi di rifiuti non contemplati da detti Regolamenti UE o Decreti nazionali “End of Waste”, le Autorità competenti locali hanno il potere di autorizzare gli impianti di recupero, caso per caso, in procedura ordinaria (ex art. 208 TUA o AIA), rilasciando o rinnovando le autorizzazioni in corso nel rispetto delle condizioni elencate nell’art. 184-ter del D.lgs. 152/06, o in procedura semplificata, continuando ad applicare il D.M. 5 febbraio 1998 (per il recupero dei rifiuti non pericolosi) ed il D.M. 161/2002 (per i rifiuti pericolosi).

 

Le ultime modifiche introdotte con il D.lgs. 116/2020

Nel quadro della riforma operata dal D.lgs. 116/2020, in attuazione della Direttiva europea 2018/851, è stato modificato anche il citato art. 184-ter. La modifica non prevede più l’operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di End of Waste e di conseguenza un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa le suddette condizioni.

Occorre comunque ricordare che la preparazione per il riutilizzo, definita come tutte quelle “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”, resta una operazione su di un rifiuto e pertanto necessita di apposita autorizzazione, che può essere ricompresa all’interno dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o tramite regime semplificato, introdotto con il nuovo articolo 214-ter del D.lgs. 152/06, mediante segnalazione certificata di inizio di attività.

 

End of Waste carta e cartone: l’ultimo Decreto

In aggiunta ai suddetti Decreti nazionali EoW, si segnala la recente entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente 22 settembre 2020, n. 188, che disciplina la cessazione della qualifica dei rifiuti di carta e cartone.

Questo regolamento è stato a lungo atteso dagli operatori del settore in quanto pone definitivamente fine al controverso dibattito circa la qualificazione giuridica della “carta da macero”.

L’Allegato I a tale Decreto definisce i requisiti tecnici in conformità dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti per poter essere impiegati come materia prima in nuovi cicli produttivi.

Tali requisiti sono stati allineati a quelli indicati nella norma tecnica UNI EN 643, che rappresenta lo standard di qualità europeo per carta e cartone utilizzabili come materia prima nei processi dell’industria cartaria.

Il rispetto di questi criteri di qualità deve essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati attraverso apposita dichiarazione di conformità da inviare successivamente all’Autorità competente e all’ARPA.

Aspetto importante è che il produttore di carta e cartone recuperati dovrà applicare un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del Decreto.

È altresì specificato che le attività di recupero dei rifiuti consistono nella selezione di carta e cartoni, esclusi quelli che provengano dal circuito indifferenziato, e la rimozione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.

I produttori di carta e cartone recuperati hanno tempo fino al 23 agosto 2021 per presentare alle Autorità competenti gli aggiornamenti delle loro autorizzazioni, rilasciate in regime semplificato oppure ordinario.

Nelle more dell’adeguamento, i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzate potranno essere utilizzati se presentano le caratteristiche conformi ai criteri definiti dal Decreto, attestati sempre mediante dichiarazione di conformità.

 

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