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Gestione Rifiuti Speciali e Trasformazione in Sottoprodotti

I rifiuti speciali sono per definizione tutti gli scarti derivanti da attività produttive di industrie e aziende. Gli scarti delle lavorazioni a volte possono non essere considerati dei rifiuti, quindi da destinare allo smaltimento, perché è possibile un loro reimpiego per attività o lavorazioni ben determinate.

Quello che comunemente è considerato rifiuto in realtà può essere utilizzato come sottoprodotto o come End of Waste, con importanti benefici dal punto di vista ambientale, economico-aziendale e di gestione dei rifiuti speciali.

 

Rifiuti Speciali Normativa

Per i dettagli normativi sul trattamento rifiuti speciali si fa riferimento a:

  • 184-bis per i sottoprodotti
  • 184-ter del D.Lgs. 152/2008 e successive modificazioni per quanto riguarda la cessazione della qualifica di Rifiuto (End of Waste).

Questa distinzione, solo apparentemente semplice, ha generato tra gli operatori una certa confusione e perplessità nell’applicazione sia della definizione di sottoprodotto che in quella di End of Waste. Succede infatti che alcuni residui di produzione non acquisiscano mai la natura di rifiuto (i sottoprodotti), mentre altri la perdono dopo un procedimento di recupero (End of Waste).

 

Gestione rifiuti speciali e sottoprodotti: come distinguerli?

Smaltire rifiuti speciali non è sempre l'unica alternativa possibile con gli scarti di produzione, soprattutto se è possibile riutilizzarli e dare loro nuova vita. Può essere utile chiarire a quali condizioni i residui di produzione possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti e quali sono i trattamenti di recupero in grado di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi di generare prodotti.

 

Rifiuti Speciali Definizione

Prima ancora però conviene partire dalla distinzione e classificazione di rifiuti speciali e urbani in modo da aver chiaro qual è l'origine di un eventuale sottoprodotto.

La definizione di rifiuti speciali sul piano normativo è contenuta nell'art.184, che fornisce un'elencazione non del tutto esaustiva di cosa può essere considerato rifiuto speciale rifiuti da attività agricole e agro-industriali, rifiuti da demolizione, da lavorazioni industriali o artigianali, da attività sanitarie ecc.).

Molto più utile è invece far riferimento agli specifici codici europei (CER) per individuare con precisione cosa è da intendersi come rifiuto urbano o speciale.

 

Cos’è un sottoprodotto?

La definizione di sottoprodotto, è stata specificata all'art 183 bis del D.Lgs. 152/06 attraverso l’individuazione di quattro criteri:

 “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana."

Chi decide se un rifiuto è o meno un sottoprodotto?

L’onere di dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni appena elencate è in capo al produttore. Solo in presenza di tutti e 4 i requisiti è possibile considerare una data sostanza od oggetto come sottoprodotti e non come rifiuti.

È un tema che può interessare tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti:

  • Produttori dei rifiuti
  • Consulenti ambientali
  • Gestori di impianti di recupero/smaltimento
  • Responsabili tecnici
  • RSPP e HSE Manager
  • Operatori del settore ambientale in genere.

Naturalmente sono previste precise sanzioni a carico di chi non rispetti i regolamenti legislativi nell’avvalersi di questa opportunità di classificazione dei prodotti di risulta dalle lavorazioni.

 

Differenza tra sottoprodotto e End of Waste

Diverso da un sottoprodotto è il cosiddetto End of Waste. Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero e soddisfa criteri specifici da adottare nell’ambito delle seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici
  2. esiste un’effettiva richiesta di mercato per tale sostanza o oggetto
  3. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
  4. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Oltre a queste condizioni generali bisogna fare riferimento anche ad ulteriori condizioni specificate da criteri comunitari. In assenza di questi gli Stati membri possono decidere per tipologie omogenee di rifiuti quando un determinato rifiuto cessi di essere tale. I criteri includono, quando necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono anche conto dei possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

In alcuni casi, il recupero può consistere anche solo nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri fissati.

Inoltre, attualmente sono stati emessi specifici Regolamenti comunitari che forniscono indicazioni di dettaglio riferite agli End of Waste:

  • 333/2011 (rottami di ferro, acciaio ed alluminio)
  • 1179/2012 (rottami di vetro)
  • 715/2013 (rottami di rame)
  • DM 69/2018 EoW riferito al rifiuto di conglomerato bituminoso (fresato d’asfalto).

A questi si aggiunge a livello nazionale il DM 14 Febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

 

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Ora che hai più informazioni sui sottoprodotti, sapresti individuare se, all’interno dei processi produttivi della tua azienda, ne possono essere individuati alcuni? Un sottoprodotto, oltre ad essere un “prodotto utilizzabile e commercializzabile” (e quindi utile ad aumentare il fatturato dell’azienda) può essere utile ad abbassare tutta una serie di costi aziendali altrimenti inevitabili (ad esempio quelli per la logistica e lo smaltimento).

 

La corretta gestione dei rifiuti oltre ad essere un'opportunità per l'azienda rappresenta anche un importante vincolo di legge da rispettare per evitare sanzioni o rallentamenti nei processi aziendali. La tua azienda è in compliance con i rifiuti? Valuta la risposta con un esperto.

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Redazione Polistudio

Scritto da   Redazione Polistudio

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