Con il Decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” il legislatore ha voluto introdurre alcuni strumenti di semplificazione per facilitare gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente a carico delle piccole e medie imprese anche attraverso la definizione di una nuova autorizzazione unica. Da questo intento è derivato il D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale”.
L’Autorizzazione Unica Ambientale, AUA, nasce dunque come strumento di semplificazione amministrativa e risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei gestori al fine di rendere più efficiente l’intero sistema autorizzativo.
Le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo concernono gli aspetti procedurali e amministrativi, mentre rimangono inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano a essere vigenti le normative di settore.
L’AUA si applica alle categorie di imprese (PMI) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Non si applica:
L’AUA sostituisce in un unico titolo abilitativo i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione:
Ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 2 Comma 1, lettera b, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale.
Le domande corredate dai relativi elaborati tecnici e allegati vanno presentate esclusivamente per via telematica al SUAP di competenza che provvede all’inoltro della documentazione alle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore a 90 gg, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 gg dalla presentazione dell’istanza al SUAP. Se, invece, l’AUA va a sostituire atti ambientali con conclusione del procedimento superiore a 90 gg, il SUAP ha l’obbligo di indire, entro 30 giorni, la conferenza dei servizi. L’Autorità competente dunque, salvo integrazioni, in questo secondo caso, adotta il provvedimento finale entro 120 gg dal ricevimento della domanda.
Al termine dell’iter autorizzativo, il SUAP rilascia al gestore il provvedimento di AUA adottato dall’Autorità competente.
L’AUA va richiesta dal gestore in caso di:
Prima dell’esecuzione di modifiche non sostanziali, il gestore deve provvedere a darne comunicazione all’Autorità competente. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla comunicazione non si riceva alcuna controindicazione il gestore può procedere con la modifica.
Se l’attività è soggetta ad una o più comunicazioni o all’autorizzazione di carattere generale, il gestore può non avvalersi dell’AUA.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 108 del D. Lgs 152/2006) i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione con gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, che può provvedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato lo renda necessario.
L’AUA ha tendenzialmente una durata di 15 anni e l’istanza di rinnovo va presentata al SUAP almeno sei mesi prima della scadenza.
Testo scritto in collaborazione con Sara Fabbro, HS&E Partner Polistudio.