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Guida all AUAL’Autorizzazione Unica Ambientale: applicazione, rilascio e durata

 

Con il Decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” il legislatore ha voluto introdurre alcuni strumenti di semplificazione per facilitare gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente a carico delle piccole e medie imprese anche attraverso la definizione di una nuova autorizzazione unica. Da questo intento è derivato il D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale”.

L’Autorizzazione Unica Ambientale, AUA, nasce dunque come strumento di semplificazione amministrativa e risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei gestori al fine di rendere più efficiente l’intero sistema autorizzativo.

Le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo concernono gli aspetti procedurali e amministrativi, mentre rimangono inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano a essere vigenti le normative di settore.

 

Qual è il campo di applicazione dell’Autorizzazione AUA?

L’AUA si applica alle categorie di imprese (PMI) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Non si applica:

  • agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestiti da enti pubblici o dati in concessione (es. impianti di trattamento di acque reflue urbane);
  • agli impianti di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010, codice appalti-infrastrutture strategiche;
  • ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;
  • al procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
  • per il procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003;
  • per l’autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

L’AUA sostituisce in un unico titolo abilitativo i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D. Lgs. 152/2006 (emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 99 del 27 gennaio 1992;
  • comunicazione in materia di rifiuti (procedura semplificata) di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
  • comunicazione o nulla osta per il rumore di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D. Lgs. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

 

Chi rilascia l’Autorizzazione AUA?

Ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 2 Comma 1, lettera b, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale.

Le domande corredate dai relativi elaborati tecnici e allegati vanno presentate esclusivamente per via telematica al SUAP di competenza che provvede all’inoltro della documentazione alle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore a 90 gg, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 gg dalla presentazione dell’istanza al SUAP. Se, invece, l’AUA va a sostituire atti ambientali con conclusione del procedimento superiore a 90 gg, il SUAP ha l’obbligo di indire, entro 30 giorni, la conferenza dei servizi. L’Autorità competente dunque, salvo integrazioni, in questo secondo caso, adotta il provvedimento finale entro 120 gg dal ricevimento della domanda.

Al termine dell’iter autorizzativo, il SUAP rilascia al gestore il provvedimento di AUA adottato dall’Autorità competente.

 

Quando va richiesta l’Autorizzazione AUA e quanto dura?

L’AUA va richiesta dal gestore in caso di:

  • nuova attività o impianto prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;
  • nel caso di stabilimenti che all’emissione del D.P.R. 59/2013 erano già autorizzati, la richiesta di AUA va presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo o all’insorgere di modifiche sostanziali, ovvero quelle che possono produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Prima dell’esecuzione di modifiche non sostanziali, il gestore deve provvedere a darne comunicazione all’Autorità competente. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla comunicazione non si riceva alcuna controindicazione il gestore può procedere con la modifica.

Se l’attività è soggetta ad una o più comunicazioni o all’autorizzazione di carattere generale, il gestore può non avvalersi dell’AUA.

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 108 del D. Lgs 152/2006) i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione con gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, che può provvedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato lo renda necessario.

L’AUA ha tendenzialmente una durata di 15 anni e l’istanza di rinnovo va presentata al SUAP almeno sei mesi prima della scadenza.

Testo scritto in collaborazione con Sara Fabbro, HS&E Partner Polistudio.

 

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autorizzazioni ambientali

 

 

 

Federico Lionello

Scritto da   Federico Lionello

Federico è laureato in Scienze Forestali e Ambientali. Ha frequentato un master in Gestione Ambientale Strategica presso l'Università di Padova e sviluppato competenze nella valutazione dei rischi e degli impatti ambientali. È entrato a far parte della squadra di Polistudio nel 2022 come HS&E Partner.

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