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Il Ruolo del Preposto: Assiduità, Interventi e Segnalazioni

Scritto da Redazione Polistudio | 15 November 2024

Con le recenti modifiche apportate al Decreto Legislativo 81/2008, la figura del preposto assume un ruolo ancora più centrale e operativo nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La normativa specifica ulteriori aspetti legati alla sua assidua presenza nei luoghi di lavoro, alla necessità di vigilare sulle pratiche di lavoro sicure e all’obbligo di intervenire e segnalare ogni situazione di rischio. In questo articolo, esaminiamo in dettaglio le responsabilità del preposto e le procedure per la sua nomina in azienda, alla luce delle pronunce della Cassazione e degli obblighi di legge.


 

Requisiti e Formalità del Preposto 

Secondo le indicazioni della giurisprudenza, il preposto ha specifici obblighi di rilevazione delle non conformità comportamentali e di deficienze nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro, oltre a quello di intervenire in situazioni di pericolo grave e immediato, interrompendo l’attività lavorativa.

I principali obblighi del preposto sono: Rilevare le “non conformità dei comportamenti dei lavoratori”, le “deficienze di mezzi e attrezzature” e le “situazioni di pericolo”, con l’obbligo di “interruzione attività del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato”. 

 

Il Ruolo del Preposto e le Responsabilità da evidenziare

Di seguito andremo a descrivere tre delle responsabilità legate all’operatività del preposto tenendo in considerazione alcune Sentenze della Cassazione:

  1. Assiduità della Presenza sul Luogo di Lavoro
    L’articolo 19 TU (comma 1, punto a), in riferimento ai preposti, riporta che gli stessi che devono ‘sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione’ (…).

La sentenza della Cassazione Penale (15 dicembre 2015, n. 49361), assolve il capo squadra di una ditta di Costruzioni con ruolo anche di Preposto alla sicurezza in cantiere nell’esecuzione dei lavori edili, al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore.

Il reato contestato al Capo squadra era di ‘aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate

La sentenza della Cassazione sottolinea: ‘l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro […], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiani e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa’.

  1. Intervento in Caso di Prassi di Lavoro Pericolose
    L’articolo 19 TU, comma 1, punto a) continua indicando che i preposti devono “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

A supporto di questo secondo obbligo descritto possono le seguenti sentenze della Cassazione:

Riguardo alla tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici si fa riferimento alla Cassazione Penale, 2 febbraio 2016 n. 4325 che ha confermato la condanna (per lesioni colpose) di un datore di lavoro e di un preposto i quali ‘nelle rispettive qualità hanno consentito che il [lavoratore] (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva’. Tra le altre cose la Corte precisa che ‘dell'incidente dovevano rispondere il datore di lavoro ed il preposto, considerato che [il lavoratore] non aveva avuto una sufficiente formazione ed informazione; nonché per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose’. E conclude: riguardo al ‘preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua ‘prossimità’ al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro’.

 

Viene poi riportata, in merito ai dispositivi di protezione individuale, la Sentenza Cassazione Penale,  11 marzo 2008, n. 10812 dove si indica che il capo-reparto ‘è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti [dal 21.12.2021 deve direttamente interrompere l’attività del lavoratore che si comporta in modo pericoloso]’”. E “conformemente al proprio ruolo gerarchico, ‘in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi’ (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).

  1. Segnalazione di Criticità e Condizioni di Pericolo a datori di lavoro e dirigenti
    Tra le altre funzioni del preposto rientra l’obbligo di segnalare prontamente a datori di lavoro e dirigenti eventuali deficienze dei lavoratori, dei mezzi di protezione e delle attrezzature di lavoro, oltre a qualsiasi altra condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. Questo include il dovere di:
  • Verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano a zone con rischi specifici.
  • Richiedere e vigilare sull’applicazione delle misure di emergenza, come l’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato.
  • Informare i lavoratori esposti a un rischio imminente delle disposizioni di sicurezza adottate e astenersi dal richiedere la ripresa delle attività in situazioni pericolose.

In riferimento a questi obblighi ci viene in aiuto la Sentenza della Cassazione Penale n. 3538 del 1 febbraio 2022, la quale ha confermato la condanna di un preposto per non aver vigilato adeguatamente su un lavoratore infortunato a causa di un macchinario malfunzionante. La Corte ha ricordato che, secondo l’articolo 19, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, il preposto ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi deficienza nelle attrezzature o condizione di pericolo, senza attendere che siano gli altri a segnalarle. La responsabilità del preposto è esclusa solo se il problema è così recente da poter sfuggire al suo controllo, circostanza non verificata in questo caso, poiché il malfunzionamento era noto a tutti nel reparto.

In conclusione, possiamo dire che il ruolo del preposto, delineato in modo dettagliato dal Decreto Legislativo 81/2008, è molto importante al fine di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle norme di sicurezza. Grazie alla sua presenza e alla prontezza nell’intervenire e segnalare situazioni di pericolo, il preposto contribuisce a prevenire incidenti ed è di supporto nel diffondere la cultura della sicurezza in azienda.

Fonti utilizzate: puntosicuro.it