Fidarsi è bene, affidarsi è meglio

La figura chiave del Preposto e i modi di vigilare

Scritto da Redazione Polistudio | 07 September 2023

In questo articolo abbiamo già trattato l'importante obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di designare formalmente il preposto o i preposti responsabili della vigilanza riguardante l'applicazione dell'articolo 299 sui ruoli di fatto e il principio di effettività.

Nella Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare, è stato affrontato il tema dell'individuazione del preposto in conformità alle norme di legge e alla giurisprudenza, ma soprattutto tenendo conto delle interpretazioni qualificate provenienti dall'Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati.

Ora, vorremmo ampliare l'analisi focalizzandoci sulle modalità con cui l'obbligo di vigilanza viene esercitato, con particolare attenzione ai "nuovi" compiti del preposto e, più in generale, alla riforma normativa introdotta in questo ambito alla fine del 2021. Questa analisi sarà basata sulla Relazione Finale, approvata in via conclusiva dalla stessa Commissione Parlamentare d'Inchiesta il 26 luglio 2022 e successivamente comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2022.

 

 

Le novità del Preposto: intervento diretto e interruzione dell'attività 

 

Focalizziamoci ora sui nuovi obblighi del preposto, introdotti dopo la riforma del 2021.

L'articolo 19 è stato rinnovato e presenta due importanti novità rispetto alla versione precedente del decreto legislativo n.81/2008.

Innanzitutto, la lettera a) del comma 1 è stata modificata e una nuova lettera f-bis) è stata aggiunta.

 

La nuova versione della lettera a) del comma 1 stabilisce che il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme di legge e delle disposizioni aziendali sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché sull'uso dei mezzi di protezione. In caso di comportamenti non conformi alle istruzioni impartite dai datori di lavoro e dai dirigenti per la sicurezza, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, dando le necessarie indicazioni di sicurezza o interrompere l'attività del lavoratore e informare i diretti superiori in caso di persistenza dell'inosservanza.

 

La nuova lettera f-bis) richiede al preposto di intervenire tempestivamente in caso di deficienze nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro o di situazioni di pericolo rilevate durante la vigilanza. Se necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e segnalare prontamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità riscontrate.

 

Si sottolinea che il compito del preposto non è di sorvegliare costantemente il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che vengano seguite le disposizioni di sicurezza, utilizzati gli strumenti di protezione prescritti e segnalare le non conformità rilevate sia comportamentali che "le deficienze dei mezzi e delle attrezzature che devono essere state oggetto della formazione specifica ricevuta dal preposto (articolo1, lettera g)." 

 

La vigilanza del Preposto

La riforma non ha modificato gli aspetti generali dell'istituto della vigilanza dal punto di vista organizzativo. Il numero di preposti da individuare rimane una decisione gestionale del datore di lavoro o del dirigente, basata sulla pericolosità delle lavorazioni e l'organizzazione delle attività. Anche la frequenza dei controlli e i tempi da dedicare alle attività di vigilanza rimangono soggetti alle scelte gestionali e organizzative.

Caso particolare si verifica nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali (art.123 D.Lgs. 81/08) i quali devono essere eseguiti con l'obbligo di presenza continuativa di un preposto ai lavori, come anche nel caso di lavori svolti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (Decreto Pres. Repubblica 177 del 14 settembre 2011).

Certo è che un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso. In caso di un'impresa con un solo lavoratore, il ruolo di preposto deve essere svolto dal datore di lavoro.

Se i lavoratori vengono inviati a svolgere attività fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti devono organizzare un sistema di vigilanza a cura di un preposto itinerante, altrimenti l'obbligo di vigilanza ricade su di loro.

Questi obblighi sono inderogabili (art.18 D.Lgs. 81/08), ma il datore di lavoro può adempiere a essi preponendo persone specificamente incaricate e adottando procedure per garantire la conoscenza delle attività lavorative e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

 

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