Come si gestisce la sorveglianza sanitaria aziendale in caso di passaggio di lavoratori da un'azienda ad un'altra per affitto di ramo d'azienda?
Vediamo un esempio pratico.
Nel caso in cui un’impresa A (concedente) affitti un ramo d’azienda ad un’impresa B (affittuario), l’impresa B non può sfruttare la sorveglianza sanitaria precedentemente effettuata dal medico competente dell’impresa A anche nel caso in cui i rischi professionali cui sono esposti i lavoratori siano del tutto paragonabili.
I motivi sono i seguenti:
Il legislatore, anni fa, ha legiferato in ottica di semplificazione della sorveglianza sanitaria per le aziende agricole con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, in cui sono state emanate, ai sensi dell'art.3, comma 13 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Il decreto prevede che, per i lavoratori stagionali (sotto le 51 giornate di lavoro anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici che quindi non prevedono rischi specifici e quindi sorveglianza sanitaria specifica), la visita medica preventiva abbia validità biennale e consenta al lavoratore risultato idoneo di prestare la propria attività stagionale anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici (in pratica, terminato il lavoro in un’azienda, può passare ad un’altra senza visita medica).
Quando il legislatore opera in tale modo, specificando tra l’altro un campo di applicazione così ristretto (agricolo, 50 giornate anno, no rischi specifici, ecc.) significa che la regola per tutte le altre tipologie di lavoratori ed imprese è esattamente contraria e cioè la seguente: se un lavoratore viene assunto deve necessariamente passare per la visita preventiva e non può sfruttare quella precedente.
Ovviamente il caso sopra riportato è quello “tipo”.
Potrebbe verificarsi il caso particolare in cui l’affittuaria decida, per la parte in affitto di ramo d’azienda, di nominare il medico competente che già ricopriva tale ruolo nell’azienda concedente.
In tale situazione il S.P.P. dell’affittuaria si comporrebbe di due medici competenti: in tal caso, tra i due, va individuato quello coordinatore.
La norma non tratta nello specifico una simile situazione ma, seguendo il buon senso, si può pensare che a quel punto il medico coordinatore, previa appunto coordinamento, possa anche decidere di “fidarsi” della “continuità di servizio” dell’altro medico.
Questo perché, nell’espletamento di quanto riportato dall’art.25 del d.lgs.81/08, ogni medico competente di un’azienda che ne abbia nominati più d’uno provvede autonomamente all’adempimento dei compiti previsti. Unica eccezione è rappresentata dalla lettera i) del suddetto art.25 secondo cui il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori: nel caso della presenza di più medici competenti il singolo medico invece di inviare la relazione al Datore di Lavoro, al RSPP e al RLS, la invia al medico coordinatore in quanto è colui che partecipa alla riunione di art.35.
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