Al giorno d’oggi non basta più essere in regola con il proprio personale in azienda per poter dire “sono in regola con la sicurezza”. Oggi abbiamo delle responsabilità anche nei confronti dei fornitori che vengono a lavorare da noi e che collaborano nella gestione dei processi produttivi.
La responsabilità dell’azienda committente non sostituisce quella dell’azienda fornitrice, ma consiste nel qualificare in modo adeguato tutti i suoi collaboratori esterni.
Sono decine ormai le sentenze di Cassazione che ribadiscono il concetto che se decidi di appaltare un servizio devi verificare che l’azienda a cui lo affidi abbia una capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria in grado di sostenerlo in conformità alla legislazione vigente.
Il datore di lavoro committente non si può più nascondere dietro autocertificazioni o contratti civilistici che non rispondano a quanto richiesto e previsto dalla legge a tutela di questo nuovo fenomeno di delegazione del lavoro che oggi in Italia rappresenta la prima causa di incidenti sul lavoro.
Non verificare se un fornitore ha i requisiti richiesti prima dell’inizio dell’attività, significa assumersi in prima persona tutte le sue responsabilità, sia penali che civili, e gli obblighi nei confronti del suo personale.
I riferimenti normativi su cui basarsi sono essenzialmente l’art 26 del Dlg.vo 81-08 per le attività che non sono considerate “cantiere” (ad esempio quando chiamo l’elettricista o l’idraulico per una riparazione, l’impresa di pulizie, i manutentori di impianti speciali, i giardinieri ecc.).
L’altro riferimento normativo è l’art.90 comma 9 dello stesso decreto in cui al committente vengono dati una serie di compiti da realizzare in presenza di cantieri temporanei o mobili.
Possono rientrare nelle fattispecie appena descritte tutti i fornitori che in qualche modo intervengono nella nostra sede principale, nelle filiali o nei nostri cantieri. Per essere più chiari chiunque faccia dei lavori una volta varcato il cancello della nostra azienda. Un metodo quasi banale ma utilissimo per non dimenticare nessuno è quello di scorrere le fatture di acquisto dell’ultimo anno, troverete molti più fornitori di quelli che pensavate.
Per dare un quadro più completo dei fornitori da qualificare, elenchiamo alcuni di quelli che contribuiscono alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre sedi:
Passiamo poi a tutto il mondo dei fornitori che collaborano nella gestione dei processi produttivi specifici di un’azienda:
Seguono consulenti o enti di verifica o certificazione che “orbitano” attorno all’azienda effettuando misure, prove strumentali (che non si limitano a consulenze ed attività intellettuali):
Pensiamo infine, ma non per minor importanza ai fornitori che utilizziamo per eventi aziendali sia interni sia presso fiere:
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Per qualificare i fornitori in modo sensato è necessario che l’azienda, magari aiutata da consulenti esperti, definisca una procedura che necessariamente deve passare dal censimento dei fornitori e dalla conseguente determinazione dei rischi che ci possono trasferire o a cui li possiamo esporre quando vengono nella nostra azienda o a lavorare per noi. Questo prerequisito è indispensabile altrimenti si rischia di produrre un sacco di carta e di regole inapplicabili che provocano inutili perdite di tempo e di denaro.
Una volta fatta la procedura sarà semplice individuare cosa chiedere a chi e soprattutto perché.
Consapevoli delle difficoltà tecniche e delle enormi perdite di tempo e di efficienza del personale delle aziende, abbiamo sviluppato un servizio semplice, lineare, efficiente ed efficace che parte dalla consulenza fino a mettere a disposizione un “Portale Fornitori on line” che permetterà al tuo personale interno o a noi stessi (con un dedicato 5 giorni la settimana per 8 ore al giorno) di seguire tutti i tuoi fornitori aiutandoli a pre-qualificarsi, rispettando scadenze, raccolta e verifica di documenti, tutto ciò in conformità alla legge e alle tue procedure aziendali.