Fidarsi è bene, affidarsi è meglio

Riutilizzo Terre e Rocce da Scavo come Sottoprodotto

Scritto da Margherita Pezzuolo | 08 October 2020

Negli ultimi anni è stata sdoganata la possibilità di riutilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti anziché trattarle esclusivamente come rifiuti. Per far ciò però, il principio dell’onere della prova obbliga il produttore a verificare la sussistenza di criteri precisi con conseguenti adempimenti burocratici e informativi.

 

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Riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto: a quali condizioni?

La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 detta le condizioni che devono essere rispettate affinché terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto. Tra le principali:

  • che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, allo stesso tempo, che soddisfino i requisiti di qualità ambientale.
    Quindi, con riferimento al calcestruzzo, la bentonite e gli altri materiali che possono essere contenuti nelle terre, questi residui possono essere qualificati come sottoprodotto purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge prescritti per la specifica destinazione d’uso (colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  • che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, ad esempio in contesti idrogeologici particolari quali condizioni di falda affiorante, substrati rocciosi fessurati e inghiottitoi naturali.

Gestione terre e rocce da scavo come sottoprodotto: adempimenti

Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo dipendono dalla tipologia di cantiere:

  • Per i cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3) serve l’invio della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000)

  • Per quelli di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate oltre i 6000 m3) NON soggetti a VIA o AIA è richiesto l’invio dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000)

  • Per quelli di grandi dimensioni (oltre i 6000 m3) soggetti a VIA o AIA sono necessari la redazione e l’invio del Piano di utilizzo (redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 5 del DPR che include anche la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000).

Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto: la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.

 

Modulistica terre e rocce da scavo

Il DPR 120/2017 vincola il produttore delle terre e rocce da scavo ad inviare ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente (ARPA) una dichiarazione sulle caratteristiche dei materiali da scavare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.

Ecco la modulistica in formato PDF con campi compilabili.

 

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