Negli ultimi anni è stata sdoganata la possibilità di riutilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti anziché trattarle esclusivamente come rifiuti. Per far ciò però, il principio dell’onere della prova obbliga il produttore a verificare la sussistenza di criteri precisi con conseguenti adempimenti burocratici e informativi.
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La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 detta le condizioni che devono essere rispettate affinché terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto. Tra le principali:
Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo dipendono dalla tipologia di cantiere:
Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto: la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.
Il DPR 120/2017 vincola il produttore delle terre e rocce da scavo ad inviare ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente (ARPA) una dichiarazione sulle caratteristiche dei materiali da scavare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
Ecco la modulistica in formato PDF con campi compilabili.
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