Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, formazione e aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza e con cadenza biennale per questi ultimi, nuovo Accordo Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022, nuove indicazioni per l’addestramento.
Sono queste le principali novità in materia di formazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio conosciuto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’insieme delle modifiche dovute al cosiddetto Decreto Fisco-Lavoro – il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021– e successivamente alla conversione in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 del D.L. 146/2021 – rappresentano una sorta di “miniriforma” del Testo Unico sulla sicurezza.
Vediamo quindi in questo articolo di conoscere e analizzare meglio le recenti modifiche decreto 81/08 e le prospettive future delle figure della sicurezza.
La definitiva conversione in legge del decreto fisco-lavoro, consegna, nella disamina degli artt. 13 e 13 bis, un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. 81/2008.
L’ampiezza dell’intervento normativo opera contemporaneamente su cinque pilastri:
Le nuove norme interessano anche la formazione introducendo l’obbligo formativo per i datori di lavoro.
Nel rivisto articolo 37 infatti ora si legge che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Tale figura viene quindi equiparata a quella dei dirigenti e dei preposti per quanto riguarda l’obbligo di ricevere, in funzione dei compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Il Decreto Fiscale attribuisce maggiore rilevanza alla figura del preposto (artt. 18-19 del D.Lgs. 81/2008), che acquisisce sempre più centralità nelle attività di prevenzione.
Una prima, importante, modifica riguarda i compiti del preposto (lettera a) dell’art. 19 Obblighi del preposto), che nell’attività di sovraintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro d’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, non potrà limitarsi ad informare i propri superiori in caso di persistenza della inosservanza.
Sarà chiamato, invece, ad intervenire con l’obiettivo di modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, interrompendo l’attività del lavoratore e informando i superiori diretti qualora le istruzioni impartite non fossero rispettate.
E’ attribuita al preposto ulteriore rilevanza nel processo di prevenzione (comma 1, f-bis, art. 19), chiarendo che dovrà:
Infine, attraverso l’introduzione del comma 8 bis (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), il Decreto Fiscale specifica che, nelle situazioni di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare con chiarezza al committente il personale chiamato a svolgere la funzione di preposto.
Il Decreto Fiscale convertito ha un impatto non indifferente anche sulla figura del Preposto (comma 7-ter, art. 37) in materia di formazione, per il quale “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Con le modifiche ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, la Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022 è chiamata “all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
Un’ulteriore novità introdotta coinvolge direttamente l’attività di addestramento, oggetto di un importante ampliamento.
Il comma 5 dell’art. 37, che finora si limitava ad indicare che l’addestramento fosse effettuato “da una persona esperta e sul luogo di lavoro”, ora definisce l’addestramento come:
Quali sono le prospettive future per la gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende? Qual è l’impatto di queste modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori?
Scarica la Guida con una comparazione tra il D.L.146/21 e la sua conversione in legge applicata agli articoli di maggior interesse (13, 14, 18, 19, 37, 51).