E’ stato pubblicato il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale – Lavoro) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”: l’articolo 13 del D.L. 146 sostituisce l’art.14 del D. Lgs. 81/08 riscrivendo la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il nuovo art.13 prevede che il provvedimento venga adottato in caso di impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, nonché in caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate esplicitamente dal legislatore.
Tutti gli effetti del provvedimento di sospensione sono circoscritti alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (reparto, cantiere, unità produttiva) e non all’intera impresa.
La finalità del provvedimento è quella “di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” unitamente a quella di “contrastare il lavoro irregolare” intervenendo sulla disciplina prevenzionistica e modificando alcune norme presenti nel Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro n. 81/2008.
Il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale prevede, in breve, la riduzione della percentuale di lavoratori in nero, l’eliminazione del requisito della reiterazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza e l’incremento differenziato della somma aggiuntiva da pagare per chiederne la revoca.
Il provvedimento può essere adottato al verificarsi delle seguenti circostanze, previo accertamento e verifica da parte del personale ispettivo nell’INL nell’unità produttiva oggetto di ispezione:
Nel caso di una microimpresa, in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa, il provvedimento non viene adottato. In questo caso, gli organi di vigilanza, possono disporre l’allontanamento del lavoratore fino a che il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
Il provvedimento viene adottato anche in caso di violazioni gravi della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I al D. Lgs. n.81/2008, in cui non vengono più definitive sanzionabili se “reiterate”, ma dal 22 ottobre 2021, il datore di lavoro che commette anche per la prima volta una delle violazioni indicate nell’Allegato I, rischia la sospensione dell’attività.
Tra le violazioni gravi sono, a titolo di esempio, annoverate:
Il provvedimento cautelare di sospensione è per sua natura temporaneo e il datore di lavoro ne può chiedere la revoca all’organo di vigilanza che lo ha emesso in presenza delle seguenti condizioni:
Riguardo l’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca della sospensione, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva “per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata”:
Se nei cinque anni precedenti, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione, gli importi delle somme aggiuntive vengono raddoppiati.