Il defibrillatore automatico esterno (DAE) è uno strumento salvavita perché la tempestività dell’intervento in caso di arresto cardiaco è un elemento determinante.
Dati Istat riportano che in Italia si verificano circa 60.000 morti per arresto cardiaco ogni anno, 7 persone ogni ora. L’arresto cardiaco oggi, senza alcun trattamento terapeutico, ha una incidenza di sopravvivenza del 2%. Una distribuzione capillare dei defibrillatori sul territorio e una maggiore preparazione nelle manovre di primo soccorso, potrebbe far salire questa percentuale al 60-75%. In caso di arresto cardiaco le possibilità di successo calano del 10% ogni minuto che passa, ma solo i primi 5 minuti sono quelli realmente utili a salvare una persona.
Per questo motivo è fondamentale che i defibrillatori siano già presenti nelle vicinanze e che possano essere impiegati prima dell’arrivo dei soccorritori.
Con la legge 116 del 4 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/8/2021, entra in vigore, dal 28/08/2021, la norma volta a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso:
Entro 60 giorni i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa (C.O.) del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente specificando:
Per i DAE acquistati successivamente all’entrata in vigore della legge, il rivenditore, all’atto della vendita, comunica, mediante modulistica informatica, alla C.O.:
I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della C.O. più vicina al fine di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e di segnalare la scadenza delle parti deteriorabili e/o eventuali malfunzionamenti.
Nei luoghi pubblici dotati di DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE stesso e dell’adeguata informazione all’utenza.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge verranno stabiliti i criteri e le modalità di installazione dei DAE, mentre entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà definito il programma pluriennale (5 anni) per favorirne la diffusione ed utilizzazione.
I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca.
È prevista la possibilità da parte degli Enti territoriali di incentivare, anche attraverso misure premiali, l’installazione dei DAE all’interno di centri commerciali, condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte.
Prima della nuova legge le uniche figure “autorizzate” all’uso del DAE o alla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) erano:
A seguito dell’entrata in vigore della legge n.116 del 4 agosto 2021, nei casi di sospetto arresto cardiaco ed in assenza delle figure sopra citate, è “autorizzato” all'uso del DAE o alla RCP anche a chi non è in possesso dei requisiti di cui sopra.
In sostanza prevale il principio legato allo “stato di necessità” espresso dall’art.54 del c.p. secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
È confermato quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che obbliga, dal 30 giugno 2017, le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei DAE, specificando nelle competizioni e negli allenamenti.
Per le società sportive che utilizzano impianti sportivi pubblici vengono sanciti gli obblighi di:
A 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, le C.O. sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza:
La Legge intende promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza attraverso specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione del Ministero della Salute e Istruzione negli istituti di istruzione primaria e secondaria.
Le iniziative di formazione rivolte agli studenti, già previste dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, devono comprendere anche le tecniche RCP di base, l’uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo esterno e si raccomandano “misure di attenzione nei confronti degli studenti”, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Tali iniziative sono estese anche al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario.
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