Ma vediamo meglio le motivazioni di queste perplessità e le principali novità proposte.
La bozza dell’Accordo rispetto la Formazione Generale dei Lavoratori conferma che “non deve essere inferiore alle 4 ore”, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il modulo per la formazione specifica, invece, “deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi”.
Vi è quindi la proposta di riduzione delle ore di formazione, ad esempio, da 16 a 10 ore per quello che oggi sarebbe un lavoratore del settore ad alto rischio e uno stop alla differenziazione per livelli di rischio (basso, medio, alto) rispetto al codice ATECO di appartenenza.
Unica eccezione è la casistica, riportata nelle “condizioni particolari” (2.1.1), riferita al comparto delle costruzioni e ai “percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale dei Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza".
Per i Lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati vengono definiti i requisiti della Formazione, prevista dal DPR 177/11, a partire dalla durata minima di 12 ore, prevedendo un modulo giuridico tecnico, per illustrare i pericoli e i loro controlli, e uno pratico per fare acquisire le competenze necessario per l’uso delle attrezzature e dei DPI, con una differenziazione dei requisiti dei docenti dei due moduli.
Anche per i corsi di Formazione rivolti a Prepost, Dirigenti e le new entry Datori di lavoro sono proposte delle novità che si riassumono così:
Sono confermati gli obblighi di 6 ore di aggiornamento quinquennale per i Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro, di 6 ore biennale per i Preposti.
Il Datore di Lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione dovrà frequentare 8 ore di aggiornamento ogni cinque anni, gli ASPP 20, i RSPP e i coordinatori 40 ore, sempre ogni cinque anni.
Lavoratori che operano in ambiente confinato e sospetto di inquinamento e Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro, dovranno frequentare 4 ore su base quinquennale.
Per un periodo transitorio di dodici mesi sarà possibile l’erogazione di corsi secondo i precedenti Accordi.
I soggetti formatori “accreditati”, oltre al possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver accumulato almeno tre anni nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con documentazione richiesta per offrire i corsi dell’Accordo.
Tale requisito non è obbligatorio se si fornisce solo la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.
La bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni spiega che i datori di lavoro possono assumere il ruolo di soggetto formatore, ma devono avvalersi di docenti qualificati, mentre il datore di lavoro che è in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP potrà formare direttamente i propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Nel processo di gestione dei Corsi di Formazione Lavoratori si fa riferimento al ciclo PDCA di Deming, che si esplicita in quattro fasi: pianificazione (Planning), realizzazione (Do), monitoraggio (Check) - riesame e adozione di piani di miglioramento (Act).
Vengono definite istruzioni metodologiche e procedurali dettagliate per la loro progettazione, individuate principali metodologie didattiche attive da utilizzare, oltre ad approcci innovativi come la gamification e le più comuni modalità di erogazione previste: presenza fisica, video conferenza sincrona (che viene regolamentata), e-learning, modalità mista.
E’ stato stabilito un limite massimo di 30 partecipanti per corso (in precedenza erano 35 nell’Accordo del 2012), che decade per le attività di e-learning, e per ciascun corso si dovrà predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV, punto 2.6 “Il documento progettuale”.
Il rapporto istruttore/allievi per le attività pratiche è ora di 1:5, a differenza del 1:6 previsto per le attrezzature nell’accordo precedente.
Gli altri obblighi sostanziali rimangono simili a quelli dell’Accordo del 2012 e del 2016, ma vengono forniti dettagli amministrativi per la gestione della documentazione e il contenuto degli attestati, con alcune leggere modifiche.
Vengono definiti alcuni requisiti e indicazioni metodologiche e pratiche per la gestione delle verifiche di apprendimento, ovvero:
La valutazione dell’efficacia della formazione aziendale era un argomento molto atteso in questo Accordo, in cui vengono delineati in modo generale tre approcci, da declinare e approfondire poi nelle specificità di aziende e loro lavoratori:
In primo luogo, in merito alla riduzione della durata dei Corsi di Formazione specifica per i Lavoratori, in quanto Ente di formazione certificato da decenni, crediamo che la vera sfida sia offrire una modalità di erogazione della formazione più coinvolgente ed efficace, una vera "learning experience" che metta al centro non il docente, bensì il discente, con argomenti e contenuti più adeguati all'effettività della mansione svolta dal lavoratore e agli esiti emersi dalla valutazione dei rischi dell'azienda in cui opera.
In secondo luogo, è indubbio che l’efficacia formativa sia maggiore se la formazione obbligatoria sui temi di salute e sicurezza sul lavoro sia erogata in presenza o, quando consentito, online in modalità sincrona.
Quest’ultima modalità, ovviamente, da escludere categoricamente per i corsi di “primo soccorso” o “antincendio” e altre formazioni specialistiche dove occorre misurarsi con prove tecniche e pratiche.
E' da segnalare, tuttavia, la contraddizione con la norma di legge, in quanto la bozza consente la formazione e l’aggiornamento dei preposti anche per mezzo di videoconferenze sincrone, il che entra in contrasto con la disposizione della legge 215/2021 che aveva introdotto il comma 7-ter all’articolo 37 del Testo Unico, stabilendo la modalità esclusivamente in presenza.
Molte aspettative erano state riposte sul nuovo obbligo di formazione per il datore di lavoro e sulla definizione dei criteri per valutare l’efficacia della formazione “on the job”.
Tuttavia, per quanto riguarda i contenuti della formazione destinata ai datori di lavoro, il risultato non può dirsi soddisfacente per chi la salute, la sicurezza e la tutela dell’ambiente sono una priorità.
Prevedere lo stesso programma formativo per qualsiasi datore di lavoro pare un’opportunità sprecata di sottolineare la necessità di una maggior consapevolezza del ruolo ricoperto da tale figura all'interno del contesto specifico di ciascuna organizzazione.
Quanto alla valutazione dell’efficacia della formazione vengono suggeriti tre approcci che però dovranno richiedere un’analisi più dettagliata e personalizzata per adattarsi alle circostanze specifiche di ciascuna azienda.
In conclusione, le modifiche introdotte nella bozza dell'accordo Stato-Regioni sono comunque da considerarsi un primo passo verso la giusta direzione, passo da monitorare con attenzione nella sua implementazione ed eventualmente correggere per garantire che la SSL diventi sempre più l'esercizio di una pratica, individuale e collettiva, quotidiana data dall'instaurarsi di una solida e consapevole cultura della salute, sicurezza e tutela dell'ambiente e non più da un mero adempimento e obbligo burocratico.