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Nuovo accordo Stato RegioniIl Nuovo Accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, promesso nel giugno 2022, come richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, già fa discutere di sé nell’ultima versione di bozza in circolazione, consegnata a partiti e parti sociali che ne stanno facendo emergere diverse criticità.pastedGraphic.png

Ma vediamo meglio le motivazioni di queste perplessità e le principali novità proposte. 

 

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Formazione dei Lavoratori

 

La bozza dell’Accordo rispetto la Formazione Generale dei Lavoratori conferma che “non deve essere inferiore alle 4 ore”, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il modulo per la formazione specifica, invece,deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi”.

Vi è quindi la proposta di riduzione delle ore di formazione, ad esempio, da 16 a 10 ore per quello che oggi sarebbe un lavoratore del settore ad alto rischio e uno stop alla differenziazione per livelli di rischio (basso, medio, alto) rispetto al codice ATECO di appartenenza.

Unica eccezione è la casistica, riportata nelle “condizioni particolari” (2.1.1), riferita al comparto delle costruzioni e ai  “percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale dei Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza".

Per i Lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati vengono definiti i requisiti della Formazione, prevista dal DPR 177/11, a partire dalla durata minima di 12 ore, prevedendo un modulo giuridico tecnico, per illustrare i pericoli e i loro controlli, e uno pratico per fare acquisire le competenze necessario per l’uso delle attrezzature e dei DPI, con una differenziazione dei requisiti dei docenti dei due moduli.

 

Nuovo Accordo Stato-Regioni: preposti, dirigenti e datori di lavoro 

Anche per i corsi di Formazione rivolti a Prepost, Dirigenti e le new entry Datori di lavoro sono proposte delle novità che si riassumono così:

  • in accordo con la maggiore importanza attribuita a questa figura dalla legge 215/2021, sarebbe previsto l’aumento delle ore del corso per Preposti da 8 ad una durata minima di 12 ore avendo come contenuti, riorganizzati, quelli del precedente Accordo.

  • diminuzione delle ore del corso per Dirigenti a 12 ore (erano 16) con i contenuti previsti dall’Accordo precedente, ma con un minor approfondimento del modulo dedicato all’individuazione e valutazione dei rischi. Previsto un modulo aggiuntivo cantieri (durata minima 6 ore) per approfondire i temi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, ma non è esplicitato se la sua frequenza sia obbligatoria in relazione all’art.97 d.lgs. 81/08 (obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie, che prescrivono di formare adeguatamente i dirigenti di queste imprese nei cantieri edili). 

  • introdotto un Corso per Datori di lavoro, come anticipato dalla legge 215/2021, della durata minima di 16 ore, che comprende un modulo giuridico normativo e  uno di organizzazione e gestione della SSL. Tale corso potrebbe essere integrato da un “modulo aggiuntivo cantieri” della durata minima di 6 ore. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. 

  • i Datori di lavoro che rivestono anche il ruolo di RSPP non dovranno più frequentare i moduli associati ai tre livelli di rischio ( 16 ore- livello basso; 32 ore-livello medio; 48 ore -livello alto), ma un modulo comune della durata di 8 ore, più la frequenza di uno dei moduli integrativi relativi a: Agricoltura – silvicultura – zootecnia (16 ore), Pesca (12 ore), Costruzioni (16 ore) o Chimico – Petrolchimico (16 ore), che affronta temi specifici di questi ambiti. 
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Nuovo Accordo Stato-Regioni: Aggiornamento della Formazione 

 

Sono confermati gli obblighi di 6 ore di aggiornamento quinquennale per i Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro, di 6 ore biennale per i Preposti. 

Il Datore di Lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione dovrà frequentare 8 ore di aggiornamento ogni cinque anni, gli ASPP 20, i RSPP e i coordinatori 40 ore, sempre ogni cinque anni. 

Lavoratori che operano in ambiente confinato e sospetto di inquinamento e Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro, dovranno frequentare 4 ore su base quinquennale.

Per un periodo transitorio di dodici mesi sarà possibile l’erogazione di corsi secondo i precedenti Accordi.

 

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Soggetti formatori e organismi accreditati

 

I soggetti formatori “accreditati”, oltre al possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver accumulato almeno tre anni nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con documentazione richiesta per offrire i corsi dell’Accordo. 

Tale requisito non è obbligatorio se si fornisce solo la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. 

La bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni spiega che i datori di lavoro possono assumere il ruolo di soggetto formatore, ma devono avvalersi di docenti qualificati, mentre il datore di lavoro che è in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP potrà formare direttamente i propri lavoratori, preposti e dirigenti.

 

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Progettazione, Erogazione e Verifica della Formazione Lavoratori

 

Nel processo di gestione dei Corsi di Formazione Lavoratori si fa riferimento al ciclo PDCA di Deming, che si esplicita in quattro fasi: pianificazione (Planning), realizzazione (Do), monitoraggio (Check) - riesame e adozione di piani di miglioramento (Act).

Vengono definite istruzioni metodologiche e procedurali dettagliate per la loro progettazione, individuate principali metodologie didattiche attive da utilizzare, oltre ad approcci innovativi come la gamification e le più comuni modalità di erogazione previste: presenza fisica, video conferenza sincrona (che viene regolamentata), e-learning, modalità mista.

E’ stato stabilito un limite massimo di 30 partecipanti per corso (in precedenza erano 35 nell’Accordo del 2012), che decade per le attività di e-learning, e per ciascun corso si dovrà predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV, punto 2.6 “Il documento progettuale”.

Il rapporto istruttore/allievi per le attività pratiche è ora di 1:5, a differenza del 1:6 previsto per le attrezzature nell’accordo precedente. 

 Gli altri obblighi sostanziali rimangono simili a quelli dell’Accordo del 2012 e del 2016, ma vengono forniti dettagli amministrativi per la gestione della documentazione e il contenuto degli attestati, con alcune leggere modifiche.

Vengono definiti alcuni requisiti e indicazioni metodologiche e pratiche per la gestione delle verifiche di apprendimento,  ovvero:

  • Nei corsi di formazione i test dovranno avere un totale minimo di 30 domande ,ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande), 
  • Nei corsi di aggiornamento i test dovranno avere minimo 10 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

 

Valutazione dell’efficacia della Formazione “on the job”

 

La valutazione dell’efficacia della formazione aziendale era un argomento molto atteso in questo Accordo, in cui vengono delineati in modo generale tre approcci, da declinare e approfondire poi nelle specificità di aziende e loro lavoratori:

  • Analisi degli infortuni: l’adozione un modello di studio pre-post per misurare l’incidenza degli infortuni prima e dopo la formazione, compresi i near miss, i mancati infortuni.
  • Questionari per il personale: l’utilizzo di questionari di autovalutazione per valutare se i lavoratori hanno acquisito comportamenti più sicuri dopo la formazione.
  • Checklist comportamentale di valutazione per misurare l’efficacia della formazione osservando i comportamenti dei lavoratori riguardo alle misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Alcune considerazioni sulla Formazione

 

In primo luogo, in merito alla riduzione della durata dei Corsi di Formazione specifica per i Lavoratori, in quanto Ente di formazione certificato da decenni, crediamo che la vera sfida sia offrire una modalità di erogazione della formazione più coinvolgente ed efficace, una vera "learning experience" che metta al centro non il docente, bensì il discente, con argomenti e contenuti più adeguati all'effettività della mansione svolta dal lavoratore e agli esiti emersi dalla valutazione dei rischi dell'azienda in cui opera.

In secondo luogo, è indubbio che l’efficacia formativa sia maggiore se la formazione obbligatoria sui temi di salute e sicurezza sul lavoro sia erogata in presenza o, quando consentito, online in modalità sincrona. 

Quest’ultima modalità, ovviamente, da escludere categoricamente per i corsi di “primo soccorso” o “antincendio” e altre formazioni specialistiche dove occorre misurarsi con prove tecniche e pratiche.

E' da segnalare, tuttavia, la contraddizione con la norma di legge, in quanto la bozza consente la formazione e l’aggiornamento dei preposti anche per mezzo di videoconferenze sincrone, il che entra in contrasto con la disposizione della legge 215/2021 che aveva introdotto il comma 7-ter all’articolo 37 del Testo Unico, stabilendo la modalità esclusivamente in presenza.

Molte aspettative erano state riposte sul nuovo obbligo di formazione per il datore di lavoro e sulla definizione dei criteri per valutare l’efficacia della formazione “on the job”.

Tuttavia, per quanto riguarda i contenuti della formazione destinata ai datori di lavoro, il risultato non può dirsi soddisfacente per chi la salute, la sicurezza e la tutela dell’ambiente sono una priorità.

Prevedere lo stesso programma formativo per qualsiasi datore di lavoro pare un’opportunità sprecata di sottolineare la necessità di una maggior consapevolezza del ruolo ricoperto da tale figura all'interno del contesto specifico di ciascuna organizzazione. 

Quanto alla valutazione dell’efficacia della formazione vengono suggeriti tre approcci che però dovranno richiedere un’analisi più dettagliata e personalizzata per adattarsi alle circostanze specifiche di ciascuna azienda.

In conclusione, le modifiche introdotte nella bozza dell'accordo Stato-Regioni sono comunque da considerarsi un primo passo verso la giusta direzione, passo da monitorare con attenzione nella sua implementazione ed eventualmente correggere per garantire che la SSL diventi sempre più l'esercizio di una pratica, individuale e collettiva, quotidiana data dall'instaurarsi di una solida e consapevole cultura della salute, sicurezza e tutela dell'ambiente e non più da un mero adempimento e obbligo burocratico. 

Scarica la nostra guida che riassume tutte le proposte di novità della bozza del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Carlo Dallemulle

Scritto da   Carlo Dallemulle

Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2004 presso l’Università degli studi di Ferrara e abilitato all’esercizio della professione nel 2004. Si occupa di consulenza, formazione e valutazione dei rischi in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ricoprendo anche il ruolo di R.S.P.P. Membro di Organismi di Vigilanza riferiti ai modelli organizzativi conformi al D.Lgs. 231/01. E’ in Polistudio S.p.A. dal 2004 dove attualmente ricopre i ruoli di R&S Manager e HSE Partner.

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