In un mondo in continua evoluzione e in un mercato dove le aziende concorrono per trovare il loro posizionamento tra innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, il “Piano Transizione 5.0” si inserisce come guida per le imprese.
Il Piano è contenuto nell’ Art.38 del Decreto-Legge 39 del 2 marzo 2024 che detta “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR) approvato il 26 febbraio dal Governo e pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale.
Il Piano Transizione 5.0 delinea un percorso importante per sostenere tutte le aziende italiane nel processo di trasformazione digitale ed energetica.
A sostegno dell’importanza del Piano, ci sono le parole di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy: “Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”
Il Piano Transizione 5.0 stanzia complessivamente 6,3 miliardi di euro e ha l’obiettivo di dare una grande spinta alla digitalizzazione e all’innovazione energetica delle imprese italiane, permettendo di diventare competitive a livello globale.
Investire in questa Transizione diventa più di una strategia ma una necessità per le aziende che ambiscono a crescere in modo sostenibile. L’adozione di tecnologie innovative, ecologiche ed energetiche non solo permetterà di ottimizzare i processi e ridurre i costi, ma riuscirà a migliorare l’efficienza dell’azienda riuscendo a diventare sostenibile su tutti i punti: economico, sociale e ambientale.
Lo stanziamento dei 6,3 miliardi è così distribuito:
Ai benefici del Piano Transizione 5.0 possono accedere tutte le aziende, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che negli anni 2024 e 2025, effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui possano essere evidenziati una riduzione dei consumi energetici.
Attenzione: non possono usufruire degli incentivi le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive. Un altro aspetto che viene richiesto è il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
Ecco alcune condizioni che si devono verificare per accedere all’incentivo:
L’azienda ha a disposizione i documenti sopra citati che costituiscono a tutti gli effetti la Valutazione di Vulnerabilità Sismica. Il Datore di Lavoro deve riportare tali informazioni all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal T.U. e provvedere a redigere uno specifico piano di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dalla UNI 15635 (“Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio”).
Allegato B (Software) ampliato con sistemi di monitoraggio dei consumi:
Ogni cambiamento deve essere accompagnato da un’adeguata formazione delle persone che poi sono i soggetti che contribuiranno a realizzarlo. Per questo motivo il piano include anche degli incentivi per formare il personale, ecco le condizioni:
La formazione dovrà essere erogata da soggetti esterni che saranno individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Le aliquote sono 9 e bisogna considerare che ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte, considerando le variabili e la relazione con i pannelli fotovoltaici. Di seguito riassumiamo le aliquote in una tabella:
Per calcolare la riduzione dei consumi occorre:
NON sono escluse dal calcolo le imprese di nuova costituzione, per le quali il testo prevede che il risparmio energetico conseguito vada calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili ad un benchmark del mercato di riferimento, individuato secondo criteri definiti nella norma.
Sarà, inoltre, previsto un “periodo di osservazione” durante il quale le imprese dovranno dimostrare il mantenimento dell’efficientamento energetico. La normativa precisa invece sin dal Decreto legge che i beni acquistati devono essere mantenuti in azienda per almeno cinque anni. In caso contrario si procederà al “recapture”.
Diversamente da quanto fatto con la Transazione 4.0, sarà istituita una piattaforma dedicata attraverso la quale le imprese potranno presentare la documentazione richiesta. La normativa prevede che per usufruire degli incentivi le imprese debbano presentare:
Sarà poi il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a verificare la completezza della documentazione e ad attestare le caratteristiche del progetto, nonché a trasmettere al Ministero l’elenco delle aziende che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione del credito precedentemente prenotato. Inoltre, le aziende fruitrici dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. Sempre il GSE effettuerà, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.
Le due certificazioni invece dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso EGE e Esco) e riguarderanno gli aspetti tecnici del progetto di investimento.
In particolare la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali (beni materiali e immateriali, quindi non la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).
La certificazione ex post deve invece attestare l’effettiva realizzazione di quegli investimenti.
Resta obbligatoria anche l’attestazione dell’avvenuta interconnessione.
È stata introdotta inoltre la possibilità, ma solo per le piccole e medie imprese, di poter aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
Possiamo concludere che molti aspetti saranno approfonditi nel prossimo decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il Decreto attuativo descriverà nel dettaglio relativa ai contenuti e alle modalità: