La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, il 20 luglio 2018, con la sentenza n. 34311, ha emesso una condanna per omicidio colposo nei confronti di datore di lavoro, direttore di stabilimento e RSPP di una S.r.l.
La condanna, basata sulla mancanza di adeguati provvedimenti di sicurezza durante le operazioni di ingrassaggio delle parti interne di una vasca di mescolamento in un impianto di betonaggio, risulta significativa per le cause particolari esposte.
La sentenza esamina le conseguenze dell’infortunio mortale di un operaio, rimasto schiacciato tra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento, a causa del riavvio dell’impianto da parte di un collega inconsapevole degli interventi manutentivi in corso.
Le operazioni in questione comprendevano l'ingresso in una zona ad alto rischio durante il ciclo di produzione di calcestruzzo. Inoltre, gli imputati avevano permesso che tali operazioni avvenissero in un impianto sprovvisto di una bobina di sgancio di minima tensione e senza una procedura periodica di verifica dell'efficienza delle sicurezze dell'impianto elettrico.
La Corte ha inoltre evidenziato l'omessa individuazione dei rischi connessi alle attività quotidiane di ingrassaggio, accusando i ricorrenti di non aver contribuito ad una adeguata valutazione del rischio.
La sentenza ha affrontato dettagliatamente la questione del DVR, definendolo "palesemente e incontestabilmente lacunoso", in quanto non conteneva alcuna valutazione dei rischi inerenti la specifica attività di lubrificazione ed ingrassamento degli organi mobili, che potevano costituire un pericolo per il lavoratore, non indicava le procedure per effettuare in sicurezza tale attività, in particolare dall'esterno e previo distacco della rete elettrica per evitare l'avviamento delle pale rotanti, e neppure prevedeva un controllo periodico del macchinario, circostanza dimostrata dal fatto che in occasione dell'evento mortale venne constatata l'assenza, da tempo imprecisato, del dispositivo di blocco.
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La sentenza ha ribadito che il RSPP era consapevole delle lacune nel DVR, nonostante avesse rivisitato il documento sei mesi prima dell'infortunio e "rassicurato che le procedure erano le medesime e che nulla andasse aggiornato quanto alla valutazione dei rischi, né aveva segnalato che fosse mancante del tutto la parte relativa alla verifica dei sistemi antinfortunistici legati all’impianto di betonaggio, avendo proposto come suggerimenti solo dei corsi sulla sicurezza.”
La consapevolezza del RSPP viene sottolineata dalla sentenza laddove egli “assume di aver perfettamente adempiuto all'incarico affidatogli: in calce al manuale della sicurezza, della prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro del marzo 2011 si rimandava infatti agli allegati al manuale della sicurezza del 15.9.2004 ed alle procedure identificate nel manuale del sistema di qualità, nel quale ultimo erano state date le opportune indicazioni e prescrizioni su come dovesse essere svolta proprio l'attività di lubrificazione ed ingrassaggio in parola.
Tale assunto difensivo comprova che l'imputato era pienamente consapevole del fatto che l'operazione di lubrificazione andava svolta quotidianamente e che, ciò nonostante, nel DVR e nei suoi aggiornamenti erano stati totalmente pretermessi i profili di rischio connessi allo svolgimento di tale attività, da sottoporre al datore di lavoro.”
Considerate tali carenze evidenti del DVR ed il carattere non delegabile dell'obbligo di valutazione dei rischi inerenti l'attività aziendale gravante sul Datore di Lavoro, i giudici di appello hanno ritenuto che la collaborazione prestata dal RSPP nello svolgimento di tale attività e nell'individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo.
In altre parole, da una parte, il Datore di Lavoro ha mancato nell'individuazione completa dei fattori di rischio presenti in azienda e delle relative misure di prevenzione e protezione; dall'altra, l'RSPP, avendo individuato nell’integrazione della formazione dei lavoratori interessati alla procedura sopra descritta l’unica misura di prevenzione da attuarsi, è risultato chiaramente consapevole della presenza di nuovi rischi (diversamente non sarebbe stata presente la necessità di integrare la formazione) e colpevole, quindi, per negligenza, di non aver adempiuto correttamente al ruolo assegnatogli da norma relativamente all’assistenza nei confronti del Datore di Lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione degli stessi e nell'individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle stesse.
La Corte di Cassazione ha confermato, quindi, la condanna dell'RSPP e del Datore di Lavoro, rilevando che la mancanza evidente di un DVR adeguato non esonera il Datore di Lavoro dalla responsabilità di controllarne il contenuto e imporre le necessarie integrazioni, ma nemmeno "solleva" il RSPP dal suo ruolo di fondamentale ausilio al Datore di Lavoro nel sistema di prevenzione e protezione, al fine di poter conoscere in concreto il grado di pericolosità delle attività da svolgere e gli strumenti idonei a gestire il relativo rischio.
Ricordiamo che data la specificità del documento in riferimento al contesto aziendale, il DVR deve essere aggiornato a ogni cambiamento aziendale che abbia un impatto sulla salute o sulla sicurezza dei lavoratori.
È di fondamentale importanza ricordare, infatti, che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico. Non è un semplice foglio di carta che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
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