Dopo 12 anni dall’entrata in vigore di quello che è stato identificato “Testo unico sulla sicurezza”, finalmente vedranno la luce le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/08 art. 46 comma 3.
Nell’ultimo anno, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Ministero del lavoro, hanno elaborato quelli che saranno i decreti sostitutivi al D.M. 10 marzo 1998, che fino ad oggi ha rappresentato la norma principale per effettuare la valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Nel corso della seduta del CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) del 29 luglio 2020 sono stati licenziati tre decreti, ora in attesa di concludere l’iter legislativo per poi essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale: “Decreto Controlli”, “Decreto GSA” e “Decreto Mini-codice”.
Come mai tre decreti al posto di uno?
Beh, innanzitutto si è raccolto lo spunto lanciato dal D.Lgs. 81/08 che prevede la possibilità di adottare “uno o più decreti” e, non da ultima, la scelta di semplificazione e suddivisione della materia in tre ambiti applicativi, cosa utile sia per chi poi li dovrà applicare sia per una migliore gestione futura di chi dovrà effettuare gli aggiornamenti normativi.
Più avanti avremo modo di riflettere sul disposto normativo degli altri due, ma qui oggi vi parlo del “Decreto Mini-codice” in risposta all’art. 46 comma 3 lettera a) punto 1 del D.Lgs. 81/08.
Il decreto si occuperà di definire le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, e si propone come regola tecnica antincendi per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. L’approccio usato non poteva che essere quello del “Codice di prevenzione incendi” ormai conosciuto dagli addetti ai lavori, ma in forma più ridotta.
Il decreto è costituito da un articolato normativo e da un allegato:
L’articolato normativo chiarisce:
Nell’allegato, invece, sono contenute indicazioni sui criteri di progettazione e come individuare i luoghi a basso rischio di incendio, i quali dovranno avere tutti i requisiti indicati:
Sempre nell’allegato sono indicate le modalità di valutazione del rischio e la “Strategia antincendio” da adottare.
Come per il DM 10 Marzo 1998, all’interno del Decreto Mini-Codice non si considerano le misure di reazione e resistenza al fuoco, mentre per le altre misure come Compartimentazione, Esodo, Gestione della Sicurezza Antincendio, Controllo dell'incendio, Rivelazione e allarme, Controllo di fumi e calore, Operatività antincendio, Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, non sono specificati livelli di prestazione, ma fornisce indicazioni essenziali per una progettazione corretta.
Quindi, riassumendo in tre parole, questo decreto mira ad un approccio “prestazionale, ma semplificato”.
Il profondo "restyling" a cui il D.M. 10/3/1998 è stato sottoposto mira a stare al passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della Prevenzione Incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del Codice di prevenzione incendi.
Al fine di poter fornire uno strumento normativo di applicazione semplificata che contenga concetti chiari e sintetici e che risulti utilizzabile anche da chi non ha eccessiva "confidenza" con la progettazione della sicurezza antincendio, questa filosofia di semplificazione è stata adottata per tutte le misure della strategia antincendio del Mini-codice e degli altri due decreti.
Anche il pericolo di incendio sul lavoro dimostra quanto la corretta valutazione dei rischi sia il fondamento della sicurezza per un’azienda. Approfondisci l’argomento in questi articoli:
In questa guida essenziale, invece, trovi le informazioni utili per procedere alla misurazione e alla gestione del rischio.
Scaricala gratuitamente.