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Sicurezza antincendio

Dopo 12 anni dall’entrata in vigore di quello che è stato identificato “Testo unico sulla sicurezza”, finalmente vedranno la luce le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/08 art. 46 comma 3.

Nell’ultimo anno, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Ministero del lavoro, hanno elaborato quelli che saranno i decreti sostitutivi al D.M. 10 marzo 1998, che fino ad oggi ha rappresentato la norma principale per effettuare la valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro.

 

Valutazione rischio incendio: cosa cambia

Nel corso della seduta del CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) del 29 luglio 2020 sono stati licenziati tre decreti, ora in attesa di concludere l’iter legislativo per poi essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale: “Decreto Controlli”, “Decreto GSA” e “Decreto Mini-codice”.

Come mai tre decreti al posto di uno?

Beh, innanzitutto si è raccolto lo spunto lanciato dal D.Lgs. 81/08 che prevede la possibilità di adottare “uno o più decreti” e, non da ultima, la scelta di semplificazione e suddivisione della materia in tre ambiti applicativi, cosa utile sia per chi poi li dovrà applicare sia per una migliore gestione futura di chi dovrà effettuare gli aggiornamenti normativi.

 

Il decreto Mini-codice per luoghi di lavoro a rischio basso

Più avanti avremo modo di riflettere sul disposto normativo degli altri due, ma qui oggi vi parlo del “Decreto Mini-codice” in risposta all’art. 46 comma 3 lettera a) punto 1 del D.Lgs. 81/08.

Il decreto si occuperà di definire le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, e si propone come regola tecnica antincendi per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. L’approccio usato non poteva che essere quello del “Codice di prevenzione incendi” ormai conosciuto dagli addetti ai lavori, ma in forma più ridotta.

Il decreto è costituito da un articolato normativo e da un allegato:

L’articolato normativo chiarisce:

  • la sua applicazione ai luoghi di lavoro (esclusi i cantieri edili), che deve risultare complementare alla valutazione del rischio esplosione se necessaria
  • che la valutazione rischio incendio va effettuata con il nuovo decreto nel momento in cui occorrono modifiche come previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs. 81/08
  • e non da ultimo che l’entrata in vigore sarà un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nell’allegato, invece, sono contenute indicazioni sui criteri di progettazione e come individuare i luoghi a basso rischio di incendio, i quali dovranno avere tutti i requisiti indicati:

  • Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
  • Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  • Piani a quota compresa tra -5 m e 24 m
  • Quantità non significative di sostanze o miscele pericolose
  • Assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Sempre nell’allegato sono indicate le modalità di valutazione del rischio e la “Strategia antincendio” da adottare.

 

La semplificazione del decreto Mini-codice

Come per il DM 10 Marzo 1998, all’interno del Decreto Mini-Codice non si considerano le misure di reazione e resistenza al fuoco, mentre per le altre misure come Compartimentazione, Esodo, Gestione della Sicurezza Antincendio, Controllo dell'incendio, Rivelazione e allarme, Controllo di fumi e calore, Operatività antincendio, Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, non sono specificati livelli di prestazione, ma fornisce indicazioni essenziali per una progettazione corretta.

Quindi, riassumendo in tre parole, questo decreto mira ad un approccio “prestazionale, ma semplificato”.

Il profondo "restyling" a cui il D.M. 10/3/1998 è stato sottoposto mira a stare al passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della Prevenzione Incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del Codice di prevenzione incendi. 

Al fine di poter fornire uno strumento normativo di applicazione semplificata che contenga concetti chiari e sintetici e che risulti utilizzabile anche da chi non ha eccessiva "confidenza" con la progettazione della sicurezza antincendio, questa filosofia di semplificazione è stata adottata per tutte le misure della strategia antincendio del Mini-codice e degli altri due decreti.

 

Anche il pericolo di incendio sul lavoro dimostra quanto la corretta valutazione dei rischi sia il fondamento della sicurezza per un’azienda. Approfondisci l’argomento in questi articoli:

 

In questa guida essenziale, invece, trovi le informazioni utili per procedere alla misurazione e alla gestione del rischio.

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Roberto Silvestrini

Scritto da   Roberto Silvestrini

Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica; progettista di impianti elettrici prima presso azienda installatrice e libero professionista poi nel settore della progettazione elettrica. Dal 1990 in Polistudio S.p.A. si occupa di progettazione di impianti elettrici, in qualità di Professionista antincendio ai sensi della Ex Legge 818 si occupa di sicurezza antincendio anche secondo i principi della FSE. Svolge attività di consulenza e formazione nel settore della sicurezza per i clienti a portafoglio di Polistudio S.p.A. come: Strutture Ospedaliere, Comando Elicotteristi Carabinieri, Aeronautica Militare Italiana, Camera dei deputati, Aziende pubbliche e private. È membro del direttivo di AVIEL Albo Veneto degli installatori qualificati. Attualmente ricopre anche l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende private.

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