Per whistleblowing si intende la rilevazione spontanea da parte di un individuo, detto whistleblower, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.
Fino al 14 luglio 2023 le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria o contabile sono state disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati (d.lgs. 190/2012, c.d. “Legge Severino”).
In realtà, il whistleblowing era previsto per le aziende in possesso di modello organizzativo 231/01 tramite la Legge 179/2017 che, regolamentando la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità in ambito pubblico e privato, con riguardo al settore privato, aveva imposto solo alle organizzazioni che, volontariamente, avessero scelto di adottare i modelli organizzativi previsti dal Decreto 231, l'obbligo di implementazione.
Dal 15 luglio, con il d.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, entrano in vigore le nuove regole per l’applicazione della nuova normativa sul whistleblowing al fine di dare tutte le tutele riconosciute ai segnalanti.
Enti |
|
Settore pubblico |
Settore privato |
· Organismi di diritto pubblico · Concessionari di pubblico servizio |
Soggetti che: · nell'ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza (art. 2, comma 1, lett. q); · rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’allegato (i cosiddetti settori sensibili: servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente) a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati; · sono diversi dai soggetti di cui al punto b), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al punto a). |
Whistleblower |
|
Settore pubblico |
Settore privato |
· Dipendenti degli organismi di diritto pubblico |
· Lavoratori subordinati |
· Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio |
|
· Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico |
· Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato |
· Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi |
|
· Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico |
· Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato |
· Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico |
· Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato |
· Azionisti (persone fisiche) |
· Azionisti (persone fisiche) |
· Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico |
· Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato |
· Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico |
· Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. |
Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche |
· Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata · Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado · Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente · Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica · Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano · Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica |
Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica |
In violazione delle disposizioni normative nazionali · Illeciti penali · Illeciti contabili · Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto
In violazione delle normative UE · Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) · Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) · Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) · Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) |
Soggetti vs Canali vs Tipologie di violazioni |
|
Settore pubblico |
Settore privato |
|
|
La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione
Il termine per adeguarsi alle disposizioni del Decreto Whistleblowing varia in base alla dimensione dell'ente.
Per consentire l’adeguamento alla nuova disciplina, è previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 producano effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per:
Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle Linee guida ANAC di cui alla delibera 469/2021147.
La nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023 per i soli soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove.
Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendano adottarlo continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e cioè i canali previsti dall’art. 6, co. 2-bis, lettere a) e b), del d.lgs. n. 231/2001 introdotte dalla legge 179/2017 e quindi nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal medesimo d.lgs. 24/2023.
Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: