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Whistleblowing dal 15 luglio nuova disciplina in azienda

Per whistleblowing si intende la rilevazione spontanea da parte di un individuo, detto whistleblower, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Fino al 14 luglio 2023 le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria o contabile sono state disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati (d.lgs. 190/2012, c.d. “Legge Severino”).

In realtà, il whistleblowing era previsto per le aziende in possesso di modello organizzativo 231/01 tramite la Legge 179/2017 che, regolamentando la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità in ambito pubblico e privato, con riguardo al settore privato, aveva imposto solo alle organizzazioni che, volontariamente, avessero scelto di adottare i modelli organizzativi previsti dal Decreto 231, l'obbligo di implementazione.

Direttiva europea Whistleblowing

Dal 15 luglio, con il d.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, entrano in vigore le nuove regole per l’applicazione della nuova normativa sul whistleblowing al fine di dare tutte le tutele riconosciute ai segnalanti.

 

Le principali modifiche introdotte dal Decreto legislativo n.24/2023: Whistleblowing e riservatezza

 

Ambito soggettivo (campo di applicazione) – Estensione - Novità

 

Enti

Settore pubblico

Settore privato

·         Organismi di diritto pubblico

·         Concessionari di pubblico servizio

Soggetti che:

·         nell'ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza (art. 2, comma 1, lett. q);

·         rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’allegato (i cosiddetti settori sensibili: servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente) a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati;

·         sono diversi dai soggetti di cui al punto b), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al punto a).

 

 

Whistleblower

Settore pubblico

Settore privato

·         Dipendenti degli organismi di diritto pubblico

·         Lavoratori subordinati

·         Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio

·         Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico

·         Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato

·         Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi

 

·         Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico

·         Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato

·         Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico

·         Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato

·         Azionisti (persone fisiche)

·         Azionisti (persone fisiche)

·         Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico

·         Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato

·         Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

·         Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

 

 

Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

·         Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

·         Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

·         Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

·         Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

·         Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano

·         Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

 

 

 

Ambito oggettivo (violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica) – Estensione - Novità

 

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

In violazione delle disposizioni normative nazionali

·         Illeciti penali

·         Illeciti contabili

·         Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto

 

In violazione delle normative UE

·         Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)

·         Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)

·         Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)

·         Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

 

Soggetti vs Canali vs Tipologie di violazioni

 

Soggetti vs Canali vs Tipologie di violazioni

Settore pubblico

Settore privato

settore pubblico whistleblowing

settore privato whistleblowing

 

Canale interno di segnalazione: obblighi dell’ente

 

  1. Rendere disponibile un canale di segnalazione interno efficace che garantisca un ambiente di segnalazione sicuro e confidenziale per i whistleblower che decidono di denunciare attività illecite in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontri diretti con il gestore della segnalazione;

  2. Affidare la gestione dei canali interni ad una persona o ad un ufficio interno o ad un soggetto esterno autonomi, dedicati e con personale specificamente formato,

  1. Adottare una procedura per regolamentare in modo preciso la gestione delle segnalazioni, prevedendo tempistiche certe (un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione e un riscontro sull'esito entro i successivi 3 mesi) e l'obbligo di dare un seguito diligente alle segnalazioni stesse, valutando la veridicità e la sussistenza dei fatti riportati e adottando le necessarie azioni correttive;

 

  1. Mettere a disposizione dei possibili segnalanti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne (utilizzando il canale appositamente istituito presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) o le divulgazioni pubbliche (tramite i mass media);

 

  1. Garantire misure di tutela per i segnalanti, consistenti in particolare nella riservatezza della loro identità – con l'esecuzione dei necessari adempimenti in materia di data protection e cyber security – e nel divieto di ritorsioni dirette e indirette nei loro confronti (ad es., licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ecc.).

 

 

Canale esterno: quando?

  1. Se il canale interno obbligatorio
  1. non è attivo
  2. è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
  1. La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito

  2. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna
  1. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
  2. questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
  1. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

 

Divulgazione pubblica: quando?

 

  1. Ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

  2. La persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.

  3. La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

  4. La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito

 

Ritorsione – Estensione - Novità

 

  • La ritorsione può essere anche tentata o minacciata. La ritorsione provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione

  • Elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:
  1. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  2. retrocessione di grado o mancata promozione;
  3. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
  4. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. note di demerito o referenze negative;
  6. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  9. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

Scadenze e regime transitorio

 

Il termine per adeguarsi alle disposizioni del Decreto Whistleblowing varia in base alla dimensione dell'ente.

Per consentire l’adeguamento alla nuova disciplina, è previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 producano effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per:

  • i soggetti del settore pubblico;
  • i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a duecentoquarantanove;

Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle Linee guida ANAC di cui alla delibera 469/2021147.

 

La nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023 per i soli soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove.

 

Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendano adottarlo continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e cioè i canali previsti dall’art. 6, co. 2-bis, lettere a) e b), del d.lgs. n. 231/2001 introdotte dalla legge 179/2017 e quindi nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal medesimo d.lgs. 24/2023.

 

Poteri sanzionatori di ANAC

 

Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali146;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

 

Scarica le Linee Guida di ANAC approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 sulla disciplina del whistleblowing.

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Carlo Dallemulle

Scritto da   Carlo Dallemulle

Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2004 presso l’Università degli studi di Ferrara e abilitato all’esercizio della professione nel 2004. Si occupa di consulenza, formazione e valutazione dei rischi in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ricoprendo anche il ruolo di R.S.P.P. Membro di Organismi di Vigilanza riferiti ai modelli organizzativi conformi al D.Lgs. 231/01. E’ in Polistudio S.p.A. dal 2004 dove attualmente ricopre i ruoli di R&S Manager e HSE Partner.

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