Tutte le macchine impiegate nelle attività produttive e professionali devono possedere una marcatura CE per obbligo di legge che ne sancisce il rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Questo è quanto impone la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Cosa succede invece per le macchine datate e che quindi non sono provviste di marcatura?
Come muoversi per l’adeguamento macchine non marcate CE?
La marcatura CE è stata introdotta dalla Direttiva Macchine 89/392/CEE e recepita nel nostro paese con il D.P.R. n. 459/1996. Ogni macchina o attrezzatura immessa nel mercato dopo il 21 settembre 1996 deve obbligatoriamente essere dotata di marchiatura CE.
E per le macchine prodotte e utilizzate prima di quella data?
In effetti la realtà d’impresa italiana è ancora caratterizzata dall’uso di macchine e attrezzature particolarmente datate che, pur reggendo la produttività richiesta, non rispondono adeguatamente agli standard di sicurezza attualmente richiesti dalla legge (un esempio tra tutti è rappresentato dalle macchine e attrezzature spesso impiegate nel settore agricolo).
Ad ogni modo la risposta è semplice: una macchina senza marcatura CE deve essere adeguata.
Ma in che modo? E sulla base di quale normativa?
In un altro articolo di questo blog abbiamo affrontato il tema dell’adeguamento delle macchine sottoposte a modifiche stabilito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questa logica non vale però per le macchine usate o per quelle antecedenti al 21 settembre 1996.
In questi casi infatti la normativa di riferimento è il Testo Unico (D.Lgs. 81/08) che all’allegato V presenta tutti i requisiti di sicurezza di conformità cui si deve adeguare la macchina.
Attenzione: la stessa logica di adeguamento la si deve anche applicare nel caso in cui una linea di produzione sia composta da più componenti, accessori, attrezzature, macchine o quasi macchine (insiemi di attrezzature o dispositivi che da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata e che quindi sono destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine).
Se anche una sola delle parti in questione non è marcata CE allora tramite un’attenta valutazione dei rischi, bisognerà procedere all’adeguamento di tutto il complesso anche in funzione dell’interazione delle componenti tra loro.
L’allegato quinto del Testo Unico si focalizza proprio sui requisiti di adeguamento per macchine in assenza di marcatura o messe a disposizione dei lavoratori in data antecedente al recepimento delle relative disposizioni europee.
Il testo dell’allegato si suddivide in una prima parte contenente disposizioni generali applicabili a tutte le macchine per poi analizzare prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche:
Anche in questo caso il D.Lgs. 81/08 e la valutazione dei rischi rappresentano il nodo attorno al quale si muove tutta la sicurezza aziendale.
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