Tutte le macchine impiegate nelle attività produttive e professionali devono possedere una marcatura CE per obbligo di legge che ne sancisce il rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Questo è quanto impone la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Cosa succede invece per le macchine datate e che quindi non sono provviste di marcatura?
Come muoversi per l’adeguamento macchine non marcate CE?
Marcatura CE delle macchine nuove/immesse nella produzione
La marcatura CE è stata introdotta dalla Direttiva Macchine 89/392/CEE e recepita nel nostro paese con il D.P.R. n. 459/1996. Ogni macchina o attrezzatura immessa nel mercato dopo il 21 settembre 1996 deve obbligatoriamente essere dotata di marchiatura CE.
E per le macchine prodotte e utilizzate prima di quella data?
In effetti la realtà d’impresa italiana è ancora caratterizzata dall’uso di macchine e attrezzature particolarmente datate che, pur reggendo la produttività richiesta, non rispondono adeguatamente agli standard di sicurezza attualmente richiesti dalla legge (un esempio tra tutti è rappresentato dalle macchine e attrezzature spesso impiegate nel settore agricolo).
Ad ogni modo la risposta è semplice: una macchina senza marcatura CE deve essere adeguata.
Ma in che modo? E sulla base di quale normativa?
L’adeguamento secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE
In un altro articolo di questo blog abbiamo affrontato il tema dell’adeguamento delle macchine sottoposte a modifiche stabilito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questa logica non vale però per le macchine usate o per quelle antecedenti al 21 settembre 1996.
In questi casi infatti la normativa di riferimento è il Testo Unico (D.Lgs. 81/08) che all’allegato V presenta tutti i requisiti di sicurezza di conformità cui si deve adeguare la macchina.
Attenzione: la stessa logica di adeguamento la si deve anche applicare nel caso in cui una linea di produzione sia composta da più componenti, accessori, attrezzature, macchine o quasi macchine (insiemi di attrezzature o dispositivi che da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata e che quindi sono destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine).
Se anche una sola delle parti in questione non è marcata CE allora tramite un’attenta valutazione dei rischi, bisognerà procedere all’adeguamento di tutto il complesso anche in funzione dell’interazione delle componenti tra loro.
Allegato V D.Lgs. 81/08 per adeguamento macchine non marcate CE
L’allegato quinto del Testo Unico si focalizza proprio sui requisiti di adeguamento per macchine in assenza di marcatura o messe a disposizione dei lavoratori in data antecedente al recepimento delle relative disposizioni europee.
Il testo dell’allegato si suddivide in una prima parte contenente disposizioni generali applicabili a tutte le macchine per poi analizzare prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche:
- attrezzature in pressione
- attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
- attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi
- attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose
- altre attrezzature (tra le quali mole abrasive, impastatrici, telai per tessitura, macchine centrifughe, frantoi ecc.).
Anche in questo caso il D.Lgs. 81/08 e la valutazione dei rischi rappresentano il nodo attorno al quale si muove tutta la sicurezza aziendale.
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