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Classificazione dei Rifiuti e prime novità del Decreto 116/2020

Scritto da Anna Mezzanato | 02 February 2021

Il D.lgs. n. 116 del 2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, ha modificato la Parte IV del D.lgs. n.152 del 2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), al fine di recepire le nuove disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

Si rammenta, infatti, che con la Legge 4 ottobre 2019 n.117, il nostro Governo è stato delegato al recepimento delle quattro Direttive europee del c.d. pacchetto “circular economy”.

L’attuazione di tali Direttive include anche:

  • D.lgs. 118/2020 attuativo della Direttiva (UE) 849/2018 relativa a pile e accumulatori, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di RAEE

  • D.lgs. 119/2020 attuativo della Direttiva (UE) 949/2018 relativa ai veicoli fuori uso

  • D.lgs. 121/2020 attuativo della Direttiva (UE) 850/2018 relativa a discariche e rifiuti.

Il provvedimento in commento ha introdotto numerose variazioni, anche in materie per le quali non vi era alcuna indicazione europea, con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente e altre ancora che necessiteranno di decreti ministeriali attuativi.

 

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Classificazione dei rifiuti urbani nel nuovo Decreto 116/2020

L’intervento senz’altro più significativo di questa riforma è la revisione dei criteri di classificazione dei rifiuti.

In particolare, l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) della nuova formulazione dispone che debbano essere considerati urbani: “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

A partire, quindi, dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nel nuovo allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 152/06, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni), sono diventati rifiuti urbani e come tali andranno trattati.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle le attività industriali con capannoni.

Contestualmente a tali modifiche, si deve poi segnalare che il D.lgs. 116/2020 ha soppresso il potere, in capo ai Comuni, di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i criteri qualitativi e quali-quantitativi dettati dallo Stato, tramite l’abrogazione degli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/06.

 

Quando un rifiuto smette di essere tale

Il D.lgs. 116/2020 ha eliminato l’operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste” e di conseguenza un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle consuete condizioni.

Una scelta che può essere ascritta al desiderio di dedicare una disciplina normativa autonoma ad un’attività, quella della preparazione per il riutilizzo, considerata di primaria rilevanza dalla gerarchia dei rifiuti.

Si ricorda, in ogni caso, che la preparazione per il riutilizzo, rimane un’operazione su un rifiuto e necessita pertanto di apposita autorizzazione, che può essere ricompresa all’interno dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o tramite apposito regime semplificato, introdotto con il nuovo articolo 214-ter, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Cosa NON è classificabile come “rifiuto”

La norma dedicata alle esclusioni dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/06 (art. 185) ha subito nel tempo numerose modifiche. L’ultimo intervento operato dal D.lgs. 116/2020 prevede l’eliminazione degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dal novero dei rifiuti.

Al secondo comma dell’articolo 185 sono state altresì escluse dal campo dei rifiuti le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.

 

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