Cos'è la classificazione rifiuti CER? Dopo la Rettifica sull’Elenco Europeo dei Rifiuti, la Commissione UE ha diffuso una comunicazione con lo scopo di fornire un orientamento di carattere tecnico sulla classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno. Tale classificazione, infatti, ha notevoli ricadute dal momento in cui i rifiuti vengono prodotti, fino al momento in cui vengono destinati all’impianto di trattamento finale.
Uno degli aspetti più interessanti della comunicazione è quello relativo all’obbligatorietà delle analisi di laboratorio per la classificazione dei rifiuti.
Cos’è la classificazione rifiuti CER
Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco di codici usati per classificare i rifiuti.
Il catalogo presenta un elenco esaustivo di Codici CER (Codice Europeo Rifiuto) costituiti da 6 cifre di cui le prime due identificano il settore produttivo d’origine, le successive il processo o lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno del settore produttivo e le ultime due individuano la singola tipologia.
La classificazione del rifiuto è la base per una corretta gestione del suo smaltimento.
Classificazione CER: chiarimenti e orientamenti UE
Numerosi sono gli obblighi che derivano dalla classificazione di un rifiuto come pericoloso o non pericoloso e comprendono quelli relativi all’etichettatura, all’imballaggio, registri di carico e scarico, deposito temporaneo, norme di sicurezza, ecc.
Con la Comunicazione UE 2018/C 124/1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 aprile 2019, la commissione intende “…fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese, riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE sulla classificazione dei rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti e l’elenco dei rifiuti”.
La Comunicazione si compone di 3 capitoli e 4 allegati che qui proviamo a riassumere
- Capitolo 1: contesto generale e istruzioni su come leggere gli orientamenti
- Capitolo 2: breve riferimento alla normativa UE in materia, rilevante per quanto concerne la definizione e classificazione dei rifiuti pericolosi
- Capitolo 3: concetti e fasi principali della classificazione dei rifiuti
- Allegato 1: informazioni sull’elenco dei rifiuti e selezione delle voci appropriate
- Allegato 2: fonti informative su sostanze pericolose e relativa classificazione
- Allegato 3: principi per la valutazione delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15
- Allegato 4: riferimenti a norme e metodi per il campionamento e le analisi chimiche dei rifiuti.
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Obbligatorietà analisi di laboratorio dei rifiuti
Un primo chiarimento degno di nota riguarda l’obbligatorietà o meno delle analisi di laboratorio per attribuire tale codifica.
La comunicazione specifica che “…in molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test”, rendendo di fatto l’analisi di laboratorio una pratica eventuale, in controtendenza rispetto a quanto avviene normalmente in Italia.
Si chiarisce, inoltre, che “un rifiuto non è considerato né una sostanza, né un articolo, né una miscela” ai fini dell’applicazione dei regolamenti REACH (Reg. CE 1907/2006) e CLP (Reg. CE 1272/2008), perciò i produttori e i detentori non sono soggetti agli obblighi stabiliti da tali norme, sebbene le linee guida ritengano importante, ai fini della corretta classificazione dei rifiuti, l’applicazione delle informazioni contenute nelle disposizioni REACH e CLP sulle sostanze chimiche.
CER Codici: Elenco commentato dei rifiuti
L’elenco “commentato” dei rifiuti è un’altra utile novità introdotta dalla comunicazione, all’interno del quale viene specificato se una determinata voce si riferisce a
- un rifiuto pericoloso assoluto
- non pericoloso assoluto
- oppure a una voce a specchio di pericolo o di non pericolo
L’orientamento tecnico suggerito dalla Comunicazione UE 2018/C 124/1 viene a costituire il nuovo punto di riferimento per la corretta classificazione dei rifiuti, infatti, l’Allegato 3 descrive i principi per valutare le singole caratteristiche di pericolo, da HP 1 a HP 15 e riporta per ogni caratteristica:
- Definizione e ulteriore descrizione dell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti;
- Metodi di calcolo;
- Metodi di prova.
L’Allegato 1, paragrafo 1.3, in particolare, fornisce esempi e informazioni aggiuntive utili come orientamento per la corretta caratterizzazione di particolari categorie, come i rifiuti di imballaggio, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e veicoli fuori uso.
Aggiornamento:
Nuovo Elenco CER
Con il cosiddetto "Decreto Semplificazioni del 2021 (Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 convertito poi con la Legge 29 luglio 2021 n. 108 e testo consolidato al 11/102022) l'elenco dei codici CER è stato aggiornato.
La precedente elencazione contenuta nella parte Quarta dell'allegato D del Testo Unico Ambientale ha infatti subito alcune modifiche ai codici C.E.R., allineandosi di fatto in modo più preciso all'Elenco dei Codici CER europeo.
Leggi anche dal Blog "Classificazione dei Rifiuti e prime novità del Decreto 116/2020".
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