<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=276156203311675&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Decreto Lavoro 2023, le novità introdotte sul Testo Unico sulla Sicurezza

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 48 del 2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

L’entrata in vigore il 05 maggio scorso del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n.48), infatti, aveva preannunciato l'introduzione di una serie di modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza D.Lgs 81/08.

Le variazioni riguardano nomina e obblighi del medico competente, l’estensione di alcune misure di tutela ai lavoratori autonomi, aspetti connessi alla formazione dei lavoratori, alle verifiche periodiche, agli obblighi dei noleggiatori, alla formazione del datore che fa uso di attrezzature, alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva, allattività di vigilanza in vari territori e ai fondi e altre novità per l’alternanza scuola lavoro.

 

Maggiore sorveglianza sanitaria oltre l’ambiente di lavoro specifico

Questa novità rappresenta un importante cambiamento perché dà più valore alla valutazione dei rischi da parte del medico.

Estende infatti l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai lavoratori non solo in base alle specifiche situazioni indicate dalla legge, ma anche in tutti quei casi in cui la valutazione dei rischi dimostra la necessità di tale sorveglianza, in collaborazione con un medico competente. Ad esempio, potrebbe riguardare i lavoratori che operano all'estero, quelli sottoposti a stress lavoro correlato o quelli esposti al rischio di guida prolungata di autoveicoli.

Secondo una sentenza della Cassazione Penale del gennaio 2013, il medico competente deve basare la sua valutazione non solo sulle informazioni fornite dal datore di lavoro, come previsto dalla legge, ma anche su quelle che può personalmente acquisire durante le visite sul luogo di lavoro o tramite i lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria o da altre fonti.

Questa nuova prospettiva dà maggiore importanza al ruolo del medico competente nella protezione della salute dei lavoratori, permettendo una valutazione più ampia e precisa dei rischi a cui possono essere esposti. In questo modo, si cerca di garantire un ambiente di lavoro più sicuro e adatto alle esigenze dei lavoratori, con particolare attenzione ai fattori che possono influire sulla loro salute e benessere.

Questa estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria rappresenta un cambiamento del ruolo del medico del lavoro, prevedendo un suo ruolo maggiormente attivo. Si tratta di una misura che promuove una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, in cui la salute e il benessere dei lavoratori sono considerati come una priorità fondamentale.

Tra le novità, quando un lavoratore cambia azienda, il datore di lavoro precedente deve trasmettere al nuovo datore di lavoro la cartella sanitaria e, il medico competente, in base all'art.25 comma 1, lettera e-bis,

 

"in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento)".

 

Inoltre, il medico competente ha l'obbligo di consegnare al lavoratore una copia della sua cartella sanitaria alla fine del rapporto di lavoro e di conservare l'originale per almeno 10 anni.

Se il lavoratore era stato esposto a sostanze cancerogene, la cartella sanitaria deve essere inviata anche all'INAIL e conservata per almeno 40 anni. Questa regola è stata introdotta per garantire una migliore sorveglianza sanitaria dei lavoratori e informarli sulla necessità di continuarla anche dopo la fine dell'esposizione.

Un'altra importante novità in merito a questo argomento riguarda la sostituzione temporanea dei medici competenti. In passato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali decideva il sostituto del medico competente in caso di impedimenti. Ora, invece, è il medico competente stesso che può scegliere il sostituto. Sempre all'art.25 comma 1, lettera n-bis si legge:

 

"in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato."

 

Questo permette di garantire una continuità nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori anche quando il medico competente non può svolgere le proprie funzioni per motivi di salute o altri impedimenti oggettivi.

 

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e lavoratori autonomi

È stata introdotta una revisione volta a ridurre gli infortuni, in particolare nel settore delle costruzioni.

Si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere provvisionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV. Ora, i lavoratori autonomi dovranno seguire le stesse regole di sicurezza che vengono applicate nei cantieri temporanei o mobili, come ad esempio l'utilizzo di ponteggi adeguati.

Inoltre, l'utilizzo da parte dei lavoratori autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa un elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale. Questo significa che anche il committente dovrà accertarsi che i lavoratori autonomi stiano adottando le necessarie misure di sicurezza per proteggere se stessi e gli altri sul luogo di lavoro.

Questa revisione ha lo scopo di garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli autonomi, possano operare in un ambiente di lavoro sicuro e ridurre il rischio di infortuni. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta e queste misure sono volte a promuovere la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione al fine di evitare incidenti che potrebbero avere conseguenze gravi.

 

Formazione sicurezza all’uso delle attrezzature

Nell’ambito della formazione, vengono prevista maggiori indicazioni in materia di utilizzo delle attrezzature, come l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro.

Scarica subito il PDF con le variazioni introdotte dalla Legge di conversione 85/2023 del Decreto Lavoro 4 maggio 2023.

novità decreto testo unico sicurezza lavoro

 

Carlo Dallemulle

Scritto da   Carlo Dallemulle

Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2004 presso l’Università degli studi di Ferrara e abilitato all’esercizio della professione nel 2004. Si occupa di consulenza, formazione e valutazione dei rischi in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ricoprendo anche il ruolo di R.S.P.P. Membro di Organismi di Vigilanza riferiti ai modelli organizzativi conformi al D.Lgs. 231/01. E’ in Polistudio S.p.A. dal 2004 dove attualmente ricopre i ruoli di R&S Manager e HSE Partner.

ISCRIVITI AL NOSTRO BLOG