Quando si parla di delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre distinguere fra delega di funzione e delega gestoria al fine di individuare il soggetto responsabile di un’azione.
- La delega di funzioni (o prevenzionistica) prevista dall'art. 16 del Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. n. 81 del 2008, consiste nel trasferimento di competenze (organizzative, gestionali e di spesa) e relativi obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega.
- La delega di gestione (o gestoria) ex art. 2381 c.c., anche quando abbia come oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi.
tratto da Cass. penale, sez. IV, ud. 20 ottobre 2022 (dep.27 febbraio 2023), n. 8476
Tuttavia, il confine non è così netto, soprattutto all’interno di realtà produttive di grandi dimensioni in cui la complessità dell’assetto societario e organizzativo è assai comune e la genericità del Testo Unico non aiuta.
In esso è, infatti, ribadito che il datore di lavoro è equiparato al responsabile, a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, senza specificare a chi sia attribuita la posizione di garanzia.
Il caso
La sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 della Corte di Cassazione ha provato a mettere ordine alla materia.
Nella società X, il Presidente del consiglio di amministrazione, il Consigliere delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e l’Amministratore delegato con poteri di sovraintendere e coordinare gli impianti produttivi, che era anche delegato con poteri in materia di sicurezza sul lavoro, sono stati indagati e condannati dai giudici di merito per lesioni colpose aggravate ai danni di un dipendente per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'Amministratore Delegato, identificato come il datore di lavoro della società, ha fatto ricorso per Cassazione contro la sentenza di condanna del Tribunale a 4 mesi di reclusione, lamentando la contraddittorietà della motivazione della condanna sia per il contenuto che per la portata della delega di funzioni da lui rilasciata ad un altro amministratore delegato, direttore dello stabilimento dove era avvenuto l’infortunio.
La Suprema Corte, accogliendo questo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza della Corte d’appello che condannava l’amministratore delegato poiché i Giudici:
- non avevano verificato la natura della delega in materia di sicurezza rilasciata dal CdA a uno dei consiglieri di amministrazione,
- non avevano chiarito chi tale delega individuasse come datore di lavoro in senso prevenzionistico,
- non avevano chiara la definizione del perimetro dei doveri di controllo rimasti in capo al delegante.
Chiarimenti sulla delega di gestione
Tale fattispecie mostra come, per valutare in maniera giuridicamente corretta la responsabilità dell'amministratore delegato rispetto il sinistro accaduto, sia necessaria la verifica della presenza di una delega gestoria (disciplinata dal Codice civile) oppure una delega prevenzionistica (art. 16 D.Lgs. n. 81/2008).
L’occasione ci permette di chiarire alcune differenze fra le due.
In relazione alla delega gestoria la sentenza ha affermato che essa ha l’obiettivo di garantire un’organizzazione più agile attraverso la valorizzazione delle professionalità e competenze specifiche. Si legge:
«L'istituto della delega gestoria [...] attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità̀ nelle organizzazioni complesse ed è preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità̀ esistenti all'interno dell'organo collegiale.”
Nelle società di capitali più semplici, l’amministratore unico, titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione, assume anche la posizione di garanzia datoriale.
Nelle società di capitali in cui l'amministrazione è affidata ad un organo collegiale come il consiglio di amministrazione, l'individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria, proprio come nel caso in esame.
La Corte di Cassazione afferma che la delega gestoria incide sulla ripartizione degli obblighi di sicurezza, infatti, “nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione, l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro (sez. 4 n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133; n. 49402 de113/11/2013, Bruni, Rv. 257673)”.
Chi ha ricevuto la delega gestoria è tenuto, inoltre, in quanto datore di lavoro, a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), cosa che è preclusa al delegato.
Chi in possesso della delega gestoria può conferire, a sua volta, la delega prevenzionistica o di funzioni ad un'altra persona che, però, non assumerà mai la qualifica di datore di lavoro e neppure gli sarà equiparabile.
Rappresenta una contraddizione in termini, infatti, quando si presuppone in alcune procure che, in virtù della propria delega gestoria, si conferisca una delega prevenzionistica ad un altro soggetto e quest’ultimo venga considerato come “datore di lavoro” dell’impresa!
Per conferire la delega di funzioni è necessario essere i datori di lavoro “a monte”.
Chiarimenti sulla delega di funzioni
In relazione alla delega di funzioni, la sentenza ha stabilito che è lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce i poteri e responsabilità̀ per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
Specificando che: “permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità̀ e delle competenze necessarie”.
Al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il trasferimento di poteri e responsabilità della delega di funzioni deve essere rispondente a precisi prerequisiti.
La norma richiede che:
- la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, che sia accettata dal delegato per iscritto.
La delega, infine, per essere operativa deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità. Permane in capo al datore di lavoro delegante l'obbligo di vigilanza del corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e prima ancora un preciso dovere di individuare un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie come destinatario dei poteri e delle attribuzioni.
Prevede la non delegabilità di alcuni obblighi secondo l’art. 17 D.lgs 81/2008, cioè:
- la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento che resta nella sua responsabilità anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura. Ciò, comunque, non lo esonera dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
È quindi compito delle imprese verificare che la propria organizzazione sia effettiva nei ruoli e adeguata alle regole di legge, soprattutto nel verificare l'effettività dell'esercizio da parte di eventuali delegati dei poteri e delle attribuzioni loro conferite, così come interpretate dalla sentenza presa in esame.
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