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Deposito temporaneo rifiuti: cos’è e come deve essere gestito

Scritto da Davide Biasco | 08 August 2019

Il concetto di deposito temporaneo rifiuti, presenta, dal punto di vista ambientale, una rilevanza degna di nota, in quanto si colloca nella fase che precede la gestione dei rifiuti vera e propria e, se non correttamente gestito, può essere fonte di impatti ambientali significativi.

 

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Cosa si intende per deposito temporaneo dei rifiuti?

Nel definire cos’è un deposito temporaneo entrano in gioco 2 circostanze diverse.

  • Aspetto temporale
    il deposito è da considerarsi temporaneo quando il raggruppamento dei rifiuti viene fatto prima della vera e propria raccolta (quella finalizzata al trasporto nel luogo in cui avverrà lo smaltimento).

  • Aspetto spaziale
    Il deposito deve essere fatto nello stesso luogo di produzione dei rifiuti.

 

In che modo deve essere effettuato il deposito temporaneo?

La gestione di un deposito temporaneo deve rispettare specifiche condizioni indicate all’interno del D.Lgs.152/06 (Testo Unico Ambientale), in particolare all’art. 183, c. 1, lett. bb), rispettando le modifiche apportate dall’art.11 comma 16-bis della Legge n°125/2015.

 

“I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.

 

Da queste parole si possono estrapolare già 2 criteri alternativi di gestione dei rifiuti raccolti in un deposito temporaneo:

  • Il criterio temporale stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti in un deposito temporaneo deve avvenire ogni 3 mesi (o comunque mai oltre l’anno). Questo criterio è ideale per chi produce quantità significative di rifiuti e che quindi possono trovare più agevole uno smaltimento con cadenza più frequente.

  • Il criterio volumetrico invece prevede che lo smaltimento venga effettuato ogni volta che il deposito raggiunge i 30 mq (con non oltre 10mq di rifiuti speciali). Questo criterio invece è utile a chi produce quantità di rifiuti ridotte e che può limitare così i cicli di smaltimento.

 

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Categorie di rifiuti oggetto di deposito temporaneo

Sono ammessi al deposito temporaneo tutti i tipi di rifiuti speciali rispettando le condizioni descritte nei paragrafi successivi. Disciplina a parte è invece prevista per le terre e rocce da scavo.

 

Come devono essere conservati i rifiuti?

Prima di tutto il deposito deve essere fatto per categorie omogenee di rifiuti debitamente separati in contenitori diversi.

Nella scelta dei recipienti di contenimento per rifiuti tossici o nocivi è necessario tenere conto delle proprietà chimico fisiche degli stessi, per scongiurare sia il rischio di spandimenti o diffusione nell’ambiente circostante ma anche per evitare reazioni particolari tra materiali del contenuto (rifiuti) e del contenitore.

Se non viene usato un contenitore bisogna comunque impedire un potenziale inquinamento dovuto al contatto tra rifiuti e agenti atmosferici mediante tettoie o basamenti con strutture. Le stesse acque piovane contaminate devono confluire in vasche di depurazione specifiche. In modo analogo, nei locali chiusi si dovranno evitare accumuli di gas o vapori ricorrendo ad appositi sistemi di aerazione.

Dal punto di vista della segnaletica è necessario che i vari tipi di rifiuti siano identificati per una loro corretta gestione mediante l’utilizzo di etichette o targhe.

Per tutti i casi appena descritti, in particolare per i rifiuti pericolosi, è opportuno comunque un piano di gestione delle emergenze in caso di eventuali spandimenti.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto delle precedenti condizioni è configurabile come reato di “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell’art.256 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) e amministrativa da 2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.

 

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