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Gestione Rifiuti Aziendali: la riforma del Decreto 116/2020

Scritto da Anna Mezzanato | 04 February 2021

Il 26 settembre 2020 ha rappresentato una data significativa per il settore ambientale italiano. È entrato, infatti, in vigore il D.Lgs. 116/2020 con cui l'Italia recepisce due delle quattro Direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel "Pacchetto Economia Circolare".

Vediamo i punti salienti della riforma normativa sulla gestione dei rifiuti aziendali.

 

Gestione rifiuti aziendali nella nuova normativa

Deposito temporaneo rifiuti: cosa cambia

Il Decreto-legge n. 116/2020 ha mutato la definizione di deposito temporaneo e ha, inoltre, inserito una nuova disposizione interamente dedicata all’istituto in esame, ossia l’art. 185-bis, rubricato “Deposito temporaneo prima della raccolta”.

Qui trovi un sunto delle precedenti disposizioni sul deposito temporaneo dei rifiuti.

La nuova disciplina mantiene le medesime modalità e tempistiche del deposito temporaneo dettate dalla precedente norma. Il produttore dei rifiuti può quindi scegliere di asportare e conferire i propri rifiuti agli impianti di trattamento ogni tre mesi o avviarli a trattamento almeno una volta all’anno, avendo cura di non superare i limiti quantitativi indicati dalla norma.

La novità è data dalla possibilità (esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore) anche di tipo volontario, di effettuare il deposito preliminare alla raccolta dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere, invece, effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.

 

Qui trovi alcuni approfondimenti su gestione rifiuti in azienda e sottoprodotti:

 

Responsabilità produttore rifiuti

Con la riforma in oggetto è stato confermato che la responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 o destinati a smaltimento per le attività da D1 a D12, è esclusa al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, senza necessità di alcuna ulteriore attestazione, documento o certificazione.

Tuttavia, per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare è stata introdotta, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento e sottoscritta dal titolare dell’impianto

Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

 

Registro carico scarico rifiuti

Il nuovo art. 190 riporta l’elenco dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico e riproduce l’elenco di quelli esonerati, precedentemente citati nell’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/06.

Si evidenzia che l’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è passato ora da cinque a tre anni.

La nuova disciplina prevede che venga specificata, tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico, anche la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Si segnala, tuttavia, che tale annotazione non è attualmente prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti. Il nuovo modello di registro di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui al nuovo articolo 188-bis, comma 1 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. n. 148/1998.

 

Formulario trasporto rifiuti

Nel nuovo art. 194 del D.lgs. 152/06 si segnala l’introduzione della possibilità per il trasportatore dei rifiuti di trasmettere la quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) al produttore tramite PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

È stata apportata la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari da cinque a tre anni. Inoltre, nelle more nell’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco.

Il nuovo comma 15 disciplina gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, chiarendo che gli stessi e le soste tecniche non rientrano nelle attività di stoccaggio di rifiuti purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, i rifiuti si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito temporaneo, il trasporto di tali rifiuti venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

 

Leggi anche "Classificazione dei Rifiuti e prime novità del Decreto 116/2020".

 

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