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Terre-e-Rocce-da-Scavo-Veneto

La disciplina relativa al riutilizzo dei residui da scavo come sottoprodotti è piuttosto complicata e merita di essere approfondita. In questi ultimi anni sono stati diffusi vari documenti esplicativi a proposito di terre e rocce da scavo; Veneto e altre regioni hanno fatto la loro parte divulgando le loro linee guida.

 

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DPR 120/2017 e Linee Guida ISPRA del 2019

Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi della normativa, l’ISPRA tramite il Consiglio del SNPA (il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) ha pubblicato il manuale "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvato con Delibera n.54/2019.


Il DPR 120/2017, infatti, disciplina l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica e introduce un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.

 

Qui trovi un video di approfondimento sul deposito temporaneo dei rifiuti.

 

  
Fra le novità più significative del DPR (sottolinea il Snpa) vi è l’affermazione dell’impostazione adottata da Arpa Liguria nel territorio regionale circa il fondo naturale per l’amianto, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di “compatibilità geologica”.

 

Ecco alcuni approfondimenti dal nostro Blog:

 

Normative regionali sulle terre e rocce da scavo

Alcune regioni italiane hanno a loro volta approvato delle linee guida che, pur essendo normative locali, mirano a diventare un punto di riferimento autorevole in merito a una disciplina complessa e che storicamente presenta un’alta possibilità di interessare aspetti penalmente rilevanti.

Così l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte, la Toscana e il Veneto hanno messo a disposizione documenti operativi e informativi, utili ad orientare i produttori interessati dalla nuova e intricata normativa.

Tra gli aspetti trattati vi sono riferimenti specifici all’individuazione delle connesse criticità applicative, come ad esempio le modalità operative di campionamento e gli aspetti procedurali.

 

Linee Guida terre e rocce da scavo Veneto

Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competente (ARPA), e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

  • utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
    (Circolare n. 353596 del 21/8/2017)
  • riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione
    (Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", quindi il legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo. Solo nel caso di completo riutilizzo in sito sono accettabili dichiarazioni sottoscritte anche dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.

Il produttore delle terre per l'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo deve seguire le istruzioni operative definite da ARPAV.

La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo. Nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.

Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori. La proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.

Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7.

Per quanto riguarda il completo riutilizzo in sito, quest'ultimo non è normato dal DPR 120/2017 ma dall'art. 185 del D.Lgs.152/2006, di conseguenza si continua ad utilizzare il modello (autocertificazione) già in vigore in Veneto, sempre utilizzando l'applicativo web dedicato. L'autocertificazione in questo caso va inviata solo al comune del sito di scavo.

 

Qui trovi la modulistica per la regione Veneto in formato PDF con campi compilabili.

 

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Margherita Pezzuolo

Scritto da   Margherita Pezzuolo

R&D Manager, si occupa dello sviluppo dei nuovi modelli di consulenza e servizi erogati dalla Società: attraverso un costante ascolto del cliente e dei colleghi coinvolti nell’affiancarlo si impegna dall’idea sino all’inserimento in Carta Servizi. Segue l’aggiornamento normativo e tecnico interno, mettendo a disposizione best practice, metodi e standard di qualità per l’erogazione dei servizi tecnici.

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