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Sottoprodotti origine animale

 

La disciplina in materia di sottoprodotti di origine animale è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel relativo Regolamento attuativo (UE) n. 142/2011.

La normativa europea fissa le norme di polizia sanitaria applicabili alle fasi della raccolta, trasporto, deposito, manipolazione, trasformazione e smaltimento o eventuale recupero dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica e della salute degli animali nonché di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. 

 

Nel campo di applicazione di detta disciplina sono ricompresi: 

  • sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e i prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione unionale e;  
  • prodotti di originale animale e le relative materie prime che, ai sensi della legislazione unionale, possono essere destinati al consumo umano, ma nel caso concreto sono invece destinati a fini diversi dall’alimentazione per decisione irreversibile dell’operatore, (ad esempio per motivi commerciali oppure problemi di fabbricazione o difetti estetici di packaging). 

 

Classificazione dei sottoprodotti di origine animale 

 

In funzione del livello di rischio sanitario, i sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in tre categorie:  

  • Ai materiali di origine animale di categoria 1 è associato il maggior livello di rischio,  
  • La categoria 2 esprime un livello di rischio intermedio ed ha peraltro portata residuale, includendo tutti i sottoprodotti di origine animale che non siano materiali di categoria 1 e 3. 
  • Nella categoria 3 rientrano quelli che presentano un ridotto livello di rischio.  

 

A norma dell’art. 21 del suddetto Regolamento ogni partita di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati deve essere accompagnata, durante il trasporto, da un documento commerciale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 142/2011 e compilato dall’operatore.  

 

Sottoprodotti animali: Quando si applica la disciplina sui rifiuti? 

 

Ai sensi dell’art. 185, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 152/06, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento “i sottoprodotti di origine animalecompresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (oggi da riferirsi al Reg. CE 1069/09) ECCETTO quelli destinati: 

  • all’incenerimento 
  • allo smaltimento in discarica  
  • all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio 
  • le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002”. 

 

Pertanto, i S.O.A., compresi i prodotti trasformati, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, se ed in quanto disciplinati da altre disposizioni normative anche comunitarie, di tipo ambientale, ad oggi non adottate, essendo quelle attuali in materia di S.O.A. - appena citate – di natura esclusivamente sanitaria, ma se destinati allo smaltimento per incenerimento o in discarica, o anche all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio devono essere considerati rifiuti anche alla luce della loro classificazione contenuta nel Regolamento n. 1069/2009.  

 

Ciò non esclude, tuttavia, che tali residui di produzione possano comunque rientrare nell’ambito dei “sottoprodotti”, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, con conseguente esclusione dell’applicazione delle norme sui rifiuti.  

 

Per ulteriori approfondimenti leggi dal nostro Blog: 

 

Le due discipline (il Reg. 1069/09 e il D.Lgs. 152/06) non sono infatti alternative, bensì concorrenti, regolando l’una gli aspetti correlati alla tutela della salute pubblica e degli animali dal rischio di trasmissione di patologie, l’altra, i profili di tutela ambientale connessi alla gestione dei rifiuti e al rischio di una loro dispersione incontrollata nell’ecosistema. 

 

Che documenti occorrono per il trasporto sottoprodotti di origine animale? 

 

Fermi tali principi, le conseguenze operative di tale classificazione sono, da tempo, oggetto di interpretazioni talora contrastanti. 

Ci si riferisce alla questione del trasporto dei S.O.A. ed alla necessità di individuare una documentazione corretta di accompagnamento, dal luogo di produzione dei materiali sino al punto di arrivo, considerando che spesso, la destinazione non è diretta a smaltimento/recupero, ma passa per siti di trasformazione o depositi di transito. 

Ai sensi del Regolamento 1069/2009, il trasporto dei S.O.A. e dei prodotti derivati deve essere esclusivamente accompagnato da un documento commerciale (e certificato sanitario) di cui al Regolamento stesso (art. 21) e specificato al Reg. 142/2011 (art. 17).  

Stante il rapporto di concorrenza sopra descritto, il trasporto dei S.O.A. destinati a incenerimentodiscarica, o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio deve, invece, seguire le regole previste per il trasporto dei rifiuti. 

 

La sovrapposizione di quadri normativi diversi ha creato non pochi problemi sul territorio sia per gli operatori sia per gli organi di controllo. Proprio nell’evidente presupposto del duplice regime documentale, cui sono sottoposti i sottoprodotti di origine animali disciplinati come rifiuto, l’art. 193, comma 13 del D.Lgs. 152/06 dispone una misura di coordinamento, stabilendo che: 

 

 “13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. 

 

Dalla lettura della norma è possibile asserire che, qualora il produttore dei S.O.A., classificati come rifiuti, sia obbligato a tenere il registro di carico e scarico, la tracciabilità degli stessi è assicurata dal solo documento commerciale. Diversamente, nei casi in cui il produttore non sia obbligato alla tenuta e alla compilazione del registro di carico e scarico, il formulario di identificazione rappresenta l’unico strumento documentale atto a garantire la tracciabilità dei rifiuti e non è quindi sostituibile dal documento commerciale. 

 

Da ultimo, si ricorda che il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita dei S.O.A. fino alla destinazione finale. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie, così come il ricevente. I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle Autorità competenti. 

 

Per completezza, si segnala che la violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati è sanzionata a norma del Decreto Legislativo del 1° ottobre 2012, n. 186. 

 

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Anna Mezzanato

Scritto da   Anna Mezzanato

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con una tesi in diritto ambientale in materia di economia circolare. Inizia il suo percorso lavorando in una multiutility operante nel settore nella gestione integrata dei rifiuti urbani. Nel 2019 inizia a collaborare con una società di consulenza in qualità di consulente legale ambientale. Nel 2020 entra a far parte di Polistudio S.p.A. occupandosi della verifica delle idoneità tecnico professionale dei fornitori per conto delle aziende clienti e verifica della conformità dei processi aziendali alla normativa in materia di sicurezza e ambiente.

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