Nel quadro di una corretta valutazione dei rischi alla salute e sicurezza sul lavoro, un aspetto spesso (e purtroppo) considerato come secondario riguarda l’idoneità alla mansione del lavoratore.
Al pari di tutte le cause e condizioni ambientali che possono costituire scenario di rischio, la capacità di un lavoratore di assolvere ai compiti ad esso attribuiti ricopre un’importanza basilare ai fini della tutela della propria incolumità e della sua salute.
La sorveglianza sanitaria
Il Testo unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/08) definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme delle procedure mediche volte a tutelare la sicurezza e lo stato di salute dei lavoratori, tenendo conto di tutti i fattori di rischio correlati all’ambiente di lavoro e alle attività svolte.
Si realizza tramite visite mediche effettuate in momenti specifici o in casi di sopravvenuta necessità per valutare lo stato di salute del lavoratore e l’idoneità alla mansione specifica ad esso attribuita.
Grazie alla sorveglianza sanitaria quindi è possibile tutelare il lavoratore dall’insorgere di malattie professionali che, diversamente, non potrebbero essere opportunamente identificate o attribuibili in modo esclusivo all'attività lavorativa svolta.
I giudizi del medico competente sull’idoneità alla mansione
È il medico competente il soggetto chiamato ad esprimere questo giudizio di idoneità sulla base delle risultanze cliniche delle visite effettuata sul lavoratore. Il parere del medico deve essere riportato per iscritto e consegnato sia al lavoratore che al datore di lavoro. Tale giudizio può avere 4 esiti diversi:
- Idoneità alla mansione del lavoratore > non vi sono ostacoli di sorta al normale svolgimento della mansione da parte del lavoratore
- Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni > l’idoneità è condizionata ad alcune precauzioni e ciò obbliga ad intervenire nella organizzazione del lavoro del lavoratore per non comprometterne lo stato di salute; il medico competente deve anche specificare la durata temporale di tale limitazione o prescrizione.
- Inidoneità temporanea > il lavoratore non è in grado di svolgere la mansione attribuitegli in modo temporaneo; anche qui deve essere specificata la durata dell’inidoneità
- Inidoneità permanente > lo stato di salute del lavoratore gli permette più di svolgere la mansione assegnata.
Le conseguenze del giudizio di idoneità
In caso di idoneità temporanea o parziale, di inidoneità temporanea o inidoneità permanente il datore di lavoro deve provvedere, qualora possibile a destinare il lavoratore a mansione equivalente, superiore o inferiore ma comunque compatibile con lo stato di salute dello stesso e senza ripercussioni sul trattamento economico previsto dal contratto di lavoro.
Ad ogni modo, per l’effettivo svolgimento della nuova mansione, deve essere espresso un nuovo giudizio di idoneità specifico su quel tipo di attività.
Se lo si ritiene opportuno, sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono eventualmente presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente (Commissione medica istituita presso l’ALS del territorio) che potrà confermare, modificare o revocare il parere del medico competente.
La sorveglianza sanitaria nel sistema di valutazione dei rischi
Qual è il dato di input utile al fine di un’efficacie sorveglianza sanitaria? Sempre il DVR. La valutazione dei rischi resta sempre l’attività fondamentale per eliminare o arginare ogni possibile rischio alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
Ecco alcuni approfondimenti:
- Valutazione dei Rischi sul Lavoro: come individuarli e misurarli
- Documento valutazione dei rischi: contenuti essenziali e best practice
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