Il 2021 ha portato importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), grazie al decreto-legge 146/2021 e alla successiva legge 215/2021.
Queste novità hanno impattato diversi aspetti, concentrandosi in particolare sul ruolo del preposto, come ad esempio sulle implicazioni della sospensione dell'attività lavorativa e gli obblighi correlati alla sua mansione.
Oggi, approfondiamo il questo tema attraverso un recente interpello, il n. 5/2023, presentato il 1 dicembre 2023 alla Commissione per gli Interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 che risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nomina preposto, il nuovo Interpello: la Camera di Commercio di Modena chiede chiarezza
La Camera di Commercio di Modena ha inviato all'attenzione della Commissione Interpelli una serie di domande cruciali sulla figura del preposto.
Queste domande, conformi alla normativa, pongono l'accento su questioni pratiche e interpretative. La normativa, infatti, permette agli organismi associativi e alle organizzazioni sindacali di sollevare quesiti di rilevanza nazionale.
Le domande della Camera di Commercio includono l'applicabilità continua dell'obbligo di nomina del preposto, la necessità di individuazione nelle piccole realtà aziendali in cui il datore di lavoro coincide con il preposto, e la possibilità che il datore di lavoro stesso svolga il ruolo di preposto.
Premesse della Commissione Interpelli: il contesto normativo
Prima di esaminare l'interpello 5/2023, è fondamentale fare riferimento alle premesse della Commissione. Queste fanno riferimento al decreto legislativo 81/2008 e alle modifiche introdotte dai decreti-legge 146/2021 e 215/2021.
Tra gli articoli citati, spiccano definizioni chiave come quella di "preposto" (articolo 2), gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (articolo 18), e gli obblighi del preposto (articolo 19) come quello di interruzione temporanea dell’attività e la segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità rilevate.
Si evidenzia, infine, l’importanza della formazione periodica (art.37) per datore di lavoro, dirigenti e preposti, a cadenza biennale, sottolineando la necessità di aggiornamenti da svolgersi interamente con modalità in presenza e in relazione all'evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi.
Interpello 5/2023: risposte chiave della Commissione Interpelli
La Commissione Interpelli ha risposto alle domande della Camera di Commercio di Modena, sottolineando la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto come figura di garanzia. Sembrerebbe persistere sempre l'obbligo di individuare il preposto.
Tuttavia, la Commissione non esclude la possibilità che il datore di lavoro coincida con il preposto. Questa coincidenza dovrebbe, però, essere considerata solo in situazioni di estrema semplificazione organizzativa, dove il datore di lavoro sovraintenda direttamente all'attività lavorativa.
La Commissione chiarisce che, in un'impresa con un solo lavoratore, il datore di lavoro stesso svolgerà le funzioni di preposto, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso.
Conclusione: un orientamento per le Imprese sul ruolo del preposto
In conclusione, l'interpello 5/2023 fornisce indicazioni cruciali sul ruolo del preposto alla luce delle nuove normative.
Sottolinea l'importanza di individuare questa figura, ma allo stesso tempo offre flessibilità, riconoscendo la possibilità di coincidenza con il datore di lavoro in specifiche circostanze.
Le risposte della Commissione, quindi, forniscono un orientamento pratico per le aziende nell'adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza sul lavoro fornendo risposte a quesiti che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
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