La salvaguardia dell'ambiente diventa principio costituzionale. È entrata in vigore il 9 marzo 2022 la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione.
Costituzione italiana, ambiente e tutela della biodiversità
In base al Dossier della Camera del 23 settembre scorso, l’obiettivo della riforma è stato quello rafforzare il ruolo della tutela ambientale nella carta costituzionale in modo ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui vengono elencate le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Grazie alla riforma ora, la nostra Repubblica si impegna nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all’“interesse delle future generazioni “, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L’Italia si allinea così ad altri Paesi europei che già da anni prevedono la tutela ambientale tra i principi fondanti della Costituzione: sono la Spagna (che l’ha inclusa dal 1978), la Germania e la Francia.
Costituzione e Ambiente: gli articoli modificati
Non un articolo sull'ambiente, le modifiche interessano ben 2 articoli della costituzione!
L’articolo 1 della Legge aggiunge un terzo comma all’articolo 9 della Costituzione al fine di riconoscere, nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
L’articolo 2 della legge introduce, invece, due modifiche all’articolo 41 della Costituzione, disciplinante l’esercizio dell’iniziativa economica: la prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
Al terzo comma dell’articolo 41, viene riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata ai fini non più solo sociali ma anche ambientali.
L’art. 3 della legge costituzionale specifica, infine, che i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
Di seguito il confronto tra il precedente testo con quello modificato:
Articolo 9 della Costituzione (testo precedente) | Nuovo articolo 9 della Costituzione italiana |
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. |
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. |
Articolo 41 della Costituzione (testo precedente) | Articolo 41 della Costituzione (testo modificato) |
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. |
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. |
Articolo 9 Costituzione spiegazione
L’Ambiente diventa bene autonomo da tutelare
Prima di tale riforma, la nostra Costituzione non conteneva un riferimento esplicito alla nozione di “ambiente”. In soccorso a tale mancanza, la tutela del “paesaggio”, costituzionalmente sancita dall’articolo 9, è stata per anni declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale, secondo una lettura espansiva.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con l’adozione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, il termine “ambiente” è stato, invece, introdotto per attribuire allo Stato la potestà legislativa in materia di “ambiente, ecosistema e beni culturali” (art. 117, comma 2 lettera s) Cost.) e alle Regioni la “valorizzazione dei beni ambientali e culturali”.
Secondo la giurisprudenza costituzionale dell’epoca, nella formulazione dell’articolo 117, ambiente ed ecosistema non si risolvono in un’endiadi, in quanto, “col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé” (sentenza n. 12 del 2009).
La tutela costituzionale dell’ambiente era quindi citata solo con riferimento al diritto di ciascun cittadino di vivere in un contesto salubre, ma non tutelava l’ambiente come bene in sé, cioè come valore primario e sistemico, protetto costituzionalmente.
Ora, invece, all’ambiente, inteso come tutela ambientale, è stato riconosciuto un valore autonomo ed indipendente.
Tutela ambiente, costituzione e salute: nuovi limiti all’iniziativa economica privata
In tale riforma vengono introdotti due nuovi limiti entro i quali può essere esercitata l’iniziativa economica privata e pubblica: salute e ambiente.
Il loro espresso riconoscimento potrà ora indurre il Legislatore e il giudice ad attribuire ad essi un diverso “peso” nel bilanciamento fra gli interessi coinvolti.
Le imprese saranno chiamate ad operare un equilibrio dei vari interessi, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da evitare l’assoluta prevalenza di uno dei valori coinvolti o la rinuncia completa di uno di questi.
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