Fidarsi è bene, affidarsi è meglio

Nuove linee guida MITE etichettatura imballaggi: come costruire l’etichetta

Scritto da Anna Mezzanato | 28 April 2022

Il 7 aprile 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha notificato alla Commissione Europea la bozza del decreto non regolamentare recante le “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi”

adottate ai sensi dell’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della Transizione Ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5”).

Le Linee guida passeranno ora all’esame della Commissione Europea e dei Paesi membri dell’UE, i quali potranno presentare eventuali osservazioni o integrazioni entro l’8 luglio 2022. Durante tale periodo l’Italia non potrà ancora applicare tali linee guida.

Il MITE sottolinea che le Linee guida potranno in futuro essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e di indicazioni tecniche derivanti da successive consultazioni o eventuali tavoli di lavoro con le associazioni di categoria. 

 

Etichettatura ambientale degli imballaggi 

L’obiettivo delle linee guida sarà quello di supportare e orientare le imprese interessate con indicazioni operative e gestionali al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura di cui all’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Tale obbligo, ricordiamo, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2022 sulla base della Legge di conversione del DL 228/202, cosiddetto DL “Milleproroghe 2022”. Gli operatori del settore potranno commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

L’art. 219, comma 5 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

A prescindere da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto nell’imballaggio, il nuovo obbligo in esame permetterà di migliorare la gestione dei rifiuti di imballaggio, aumentando al contempo la consapevolezza del consumatore rispetto al destino finale di tali rifiuti.

A questo obbligo sono tenuti tutti i produttori di imballaggi, i quali dovranno realizzare etichette chiare e intuitive sui materiali degli imballaggi in modo da permetterne la corretta gestione.

Nell'articolo precedente del nostro Blog "I nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi" è possibile approfondire a chi si rivolge nello specifico questo obbligo.

 

Come costruire un’etichettatura “compliant”

Le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi elaborate dal MITE riprendono il contenuto delle linee Guida proposte dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), volte a chiarire come realizzare etichette conformi all’obbligo normativo relativamente a diversi settori industriali e commerciali, che presentano necessità ed esigenze differenti.

Infatti, la proposta elaborata dal CONAI è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali.

Le informazioni che dovranno essere presenti sull’etichetta degli imballaggi contenenti prodotti destinati al consumatore finale (B2C) saranno:

  • Codifica alfanumerica (con riferimento alla Decisione 129/97/CE che individua i codici da utilizzare ai fini dell’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio).
  • Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare:
    • la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure
    • di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

L’etichetta potrà essere impaginata liberamente dal punto di vista grafico purché risponda alle esigenze di intuitività e trasparenza. Per la scelta dei colori si potrà fare riferimento ai colori codificati dalla norma UNI 11686 adottati per la colorazione dei contenitori dei rifiuti urbani.

Ecco gli esempi pubblicati nel documento Linee guida per l’etichettatura ambientale del MITE:

Un aiuto dal digitale per la compliance sull'etichettatura imballaggi

Questi sono solo alcuni degli esempi di etichettatura riportati nelle Linee guida.

L’apposizione dell’etichetta su alcune tipologie di imballaggi spesso comporta delle oggettive difficoltà operative. In tali casi, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che le informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, ad esempio mediante l’apposizione di un QRCode in etichetta collegato a una pagina informativa in cui l’utente possa fruire di tutte le indicazioni necessarie per la corretta gestione dell’imballaggio.

Data la complessità del tema, ti invitiamo a leggere la nostra Guida sui nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi e in particolare sui chiarimenti del MITE per orientarti meglio nei prossimi mesi.

 

Ulteriori approfondimenti normativi su questo tema negli articoli: