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Etichettatura imballaggi_proroga31122022

L’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, inizialmente sospesa al 31 dicembre 2021, successivamente prorogata al 30 giugno 2022 (per effetto del Decreto Legge n. 228, cosiddetto DL “Milleproroghe 2022”) è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2022. 

È quanto dispone la Legge di conversione del suddetto DL 228/2021, in vigore dal 1° marzo 2022, con novità riguardanti anche la TARI, sorveglianza radiometrica, rottami, incentivi per gli impianti di biogas ed energia da fonti rinnovabili. 

 

La legge 25 febbraio 2021, n. 15, pubblicata sulla GU il 28 febbraio 2022, dispone ora la sospensione dell’obbligo di etichettare i materiali di imballaggio fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta alla data del 1° gennaio 2023 fino a esaurimento scorte. 

 

È stato altresì disposto che il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare, con decreto di natura non regolamentare, delle linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 30 maggio 2022.

 

Ricapitoliamo chi sono i soggetti interessati dall'obbligo

Come è possibile approfondire nell'articolo del nostro Blog "I nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi", vediamo a chi si rivolge nello specifico questo obbligo.

Sul punto, è intervenuto il Ministero della transizione ecologica, MITE, con una nota di chiarimenti diffusa il 17 maggio 2021, nella quale si afferma che il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati all'etichettatura ambientale degli imballaggi, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione al consumatore finale. Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i “produttori” i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

È bene ricordare che i produttori di imballaggi sono definiti dall’art. 218, lettera r del D.Lgs. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”.

Sono loro, infatti, i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio e che devono comunicare quest’informazione a tutti gli altri soggetti della filiera. Tuttavia, occorre considerare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso. È quest’ultimo che, nella maggioranza dei casi, in ragione dell’effettivo utilizzo dell’imballaggio, predispone la grafica e i contenuti dell’etichetta da stampare sul packaging.

L’apposizione dell’etichettatura ambientale diventa pertanto un’attività condivisa tra il fornitore e l’utilizzatore dell’imballaggio, che gli operatori potrebbero ritenere necessario disciplinare mediante accordi contrattuali, attraverso i quali definire il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

 

Tali considerazioni diventano ancor più rilevanti in ragione della sanzione prevista dall’art. 261 comma 3:

a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro”.

Con l’utilizzo del termine “chiunque” la norma inquadra tra i soggetti potenzialmente sanzionabili qualunque operatore del settore che immetta nel mercato tali imballaggi.

 

La nota ministeriale citata fornisce, inoltre, delle soluzioni per garantire la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi neutri utilizzati per il trasporto (imballaggi terziari) nonché per tutte quelle casistiche in cui sussistano evidenti limiti fisici o tecnologici che rendano difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale direttamente sul packaging (es. imballaggi di piccole dimensioni, preincarti, ecc.)

Infine, il MITE si è espresso in merito agli imballaggi destinati all’esportazione e al ricorso ad altri strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto, come ad esempio l’impiego di app digitali e QR code.

 

Scarica ora la Guida completa sui nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi e in particolare sui chiarimenti presenti sulla nota di chiarimenti diffusa il 17 maggio 2021 dal MITE.

 

scarica la guida etichettatura ambinetale

 

Anna Mezzanato

Scritto da   Anna Mezzanato

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con una tesi in diritto ambientale in materia di economia circolare. Inizia il suo percorso lavorando in una multiutility operante nel settore nella gestione integrata dei rifiuti urbani. Nel 2019 inizia a collaborare con una società di consulenza in qualità di consulente legale ambientale. Nel 2020 entra a far parte di Polistudio S.p.A. occupandosi della verifica delle idoneità tecnico professionale dei fornitori per conto delle aziende clienti e verifica della conformità dei processi aziendali alla normativa in materia di sicurezza e ambiente.

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