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Il D.Lgs. n. 116/2020, in attuazione della Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006, relativamente alla gestione dei rifiuti di imballaggio.

In particolare, sono stati introdotti due nuovi obblighi:

  • tutti gli imballaggi devono essere “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi;
  • l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

Etichettatura ambientale degli imballaggi: da quando scattano i nuovi obblighi?

 

A seguito dell’entrata in vigore di tali obblighi, inizialmente prevista per il 26 settembre 2020, alcune Associazioni di categoria, compresa Confindustria, hanno proposto con urgenza un regime transitorio per consentire ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi adempimenti previsti dalla norma.

Tali istanze sono state solo in parte soddisfatte con il D.L. 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui articolo 15, aveva previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del solo obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata. Non era stata, invece, prevista la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale, come da Decisione 129/97/CE (già in vigore dal 26 settembre 2020).

Solo con la Legge di conversione n. 69 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, è stata disposta anche la sospensione dell’obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta alla data del 1° gennaio 2022 fino a esaurimento scorte.

 

I contenuti obbligatori dell’etichettatura degli imballaggi

A partire, quindi, dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio apporre sugli imballaggi destinati ai consumatori finali le seguenti informazioni:

  • il materiale di cui è composto l’imballaggio stesso o di ogni suo componente, se trattasi di imballaggio multicomponente, in conformità alla Decisione 129/97/CE;
  • la corretta destinazione finale dell’imballaggio, ossia l’indicazione del circuito di raccolta differenziata al quale conferire il rifiuto di imballaggio, invitando il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati al circuito B2B (Business To Business), non sarà necessario fornire l’indicazione su come smaltire l’imballaggio.

Tutte le altre informazioni relative all’imballaggio sono volontariamente applicabili.

Per rispondere ai tantissimi quesiti pervenute dalle imprese, CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha elaborato delle Linee Guida sull’etichettatura ambientale obbligatoria, consultabili e sfogliabili al link http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/.

 

Chi sono i soggetti obbligati?

Sul punto, è intervenuto il Ministero della transizione ecologica, MITE, con una nota di chiarimenti diffusa il 17 maggio 2021, nella quale si afferma che il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati all'etichettatura ambientale degli imballaggi, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione al consumatore finale. Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i “produttori” i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

È bene ricordare che i produttori di imballaggi sono definiti dall’art. 218, lettera r del D.Lgs. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”.

Sono loro, infatti, i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio e che devono comunicare quest’informazione a tutti gli altri soggetti della filiera. Tuttavia, occorre considerare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso. È quest’ultimo che, nella maggioranza dei casi, in ragione dell’effettivo utilizzo dell’imballaggio, predispone la grafica e i contenuti dell’etichetta da stampare sul packaging.

L’apposizione dell’etichettatura ambientale diventa pertanto un’attività condivisa tra il fornitore e l’utilizzatore dell’imballaggio, che gli operatori potrebbero ritenere necessario disciplinare mediante accordi contrattuali, attraverso i quali definire il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

 

Tali considerazioni diventano ancor più rilevanti in ragione della sanzione prevista dall’art. 261 comma 3:

a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro”.

Con l’utilizzo del termine “chiunque” la norma inquadra tra i soggetti potenzialmente sanzionabili qualunque operatore del settore che immetta nel mercato tali imballaggi.

 

La nota ministeriale citata fornisce, inoltre, delle soluzioni per garantire la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi neutri utilizzati per il trasporto (imballaggi terziari) nonché per tutte quelle casistiche in cui sussistano evidenti limiti fisici o tecnologici che rendano difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale direttamente sul packaging (es. imballaggi di piccole dimensioni, preincarti, ecc.)

Infine, il MITE si è espresso in merito agli imballaggi destinati all’esportazione e al ricorso ad altri strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto, come ad esempio l’impiego di app digitali e QR code.

 

Etichettatura imballaggi compostabili o biodegradabili

Un’ulteriore novità si ha anche con riferimento all’etichettatura degli imballaggi compostabili e biodegradabile. L’art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020) stabilisce ora che l’etichetta deve riportare:

  • la menzione della conformità degli standard europei (EN 13432 per gli imballaggi recuperabili tramite compostaggio o biodegradazione o EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi);
  • gli elementi identificativi del produttore e del certificatore;
  • idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Tali indicazioni nascono dall’obbligo di tracciare, distinguere e separare gli imballaggi compostabili o biodegradabili dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

Scarica ora la Guida completa sui nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi e in particolare sui chiarimenti presenti sulla nota di chiarimenti diffusa il 17 maggio 2021 dal MITE.

scarica la guida etichettatura ambinetale

 

 

Anna Mezzanato

Scritto da   Anna Mezzanato

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con una tesi in diritto ambientale in materia di economia circolare. Inizia il suo percorso lavorando in una multiutility operante nel settore nella gestione integrata dei rifiuti urbani. Nel 2019 inizia a collaborare con una società di consulenza in qualità di consulente legale ambientale. Nel 2020 entra a far parte di Polistudio S.p.A. occupandosi della verifica delle idoneità tecnico professionale dei fornitori per conto delle aziende clienti e verifica della conformità dei processi aziendali alla normativa in materia di sicurezza e ambiente.

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