La normativa sui gas fluorurati (FGAS) è contenuta nel Regolamento europeo 517/2014, attuato nel nostro ordinamento dal D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146.
Ti proponiamo quindi un approfondimento sulla normativa FGAS, focalizzandoci su controlli, banca dati FGAS, sanzioni, proroghe e certificazioni.
Il Regolamento 517/2014 pone l’obiettivo di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
Con il termine “gas fluorurati a effetto serra” si indicano gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e gli altri gas contenenti fluoro elencati nell’Allegato I del Regolamento europeo.
Il suddetto Regolamento prescrive che gli “operatori di apparecchiature” contenenti FGAS adottino tutte le precauzioni possibili per prevenire il loro rilascio accidentale. Qualora venga rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori devono assicurare che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.
I controlli della presenza di eventuali perdite devono essere svolti da persone fisiche certificate (art. 10 del Reg. 517/2014), come gli operatori responsabili delle attività di installazione, assistenza, manutenzione o smantellamento delle apparecchiature elencate nell’art. 4 del Regolamento.
Tali operatori devono assicurare che le apparecchiature contenenti FGAS in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente siano munite di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione (art. 5 del Reg. 517/2014).
L’art. 6 del Regolamento citato prevede che gli operatori di apparecchiature debbano istituire e tenere, per ciascuna di tali apparecchiature, dei registri in cui siano specificate tutte le informazioni ad essa relative (banca dati Fgas), ad esempio:
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri è rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati gas fluorurati dalla quale sarà possibile scaricare, attraverso l’accesso ad una pagina riservata, un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Le comunicazioni degli interventi devono essere effettuate dalle imprese certificate che hanno svolto l'attività sull’apparecchiatura entro 30 giorni dall'intervento.
Dal 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 517/2014.
chiarendo che per “operatori”, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 146/2018, si intendono: “il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature” contenenti FGAS.
La norma prevede che l’impresa “eserciti un effettivo controllo” se ricorrono al contempo tutte le seguenti condizioni: “
In molti casi, quindi, il proprietario delle apparecchiature o degli impianti, pur avendo affidato a imprese specializzate il “controllo sul funzionamento e la gestione ordinari”, sarà ritenuto un operatore perché, ad esempio, l’azienda terza alla quale è stata affidata la manutenzione dell’apparecchiatura o dell’impianto contenente FGAS non può “concedere l’accesso a terzi” o non ha un autonomo “potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni”.
che eseguono attività di installazione, manutenzione, controllo, assistenza, smantellamento e recupero di FGAS.
agli organismi di attestazione di formazione nonché a chiunque immetta in commercio apparecchiature contenenti FGAS; ai produttori, importatori e rappresentanti esclusivi di idrofluorocarburi.
Solo per fare un esempio: le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
Il Ministero dell'Ambiente con Circolare n. 1088977 del 24 dicembre 2020, ha chiarito la portata applicativa di quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto 18/2020 “Cura Italia”, come modificato dalla Legge di conversione 159/2020, relativa alle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018.
Si rammenta, infatti, che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività sugli FGAS devono essere in possesso di un certificato rilasciato da Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente, avente validità dieci anni per le persone fisiche e cinque per le imprese e che devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro 60 giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.
La Circolare ministeriale conferma che tali certificati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Considerato che il D.L. del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, le certificazioni scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e tale data avranno validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021).
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