Il nuovo Decreto rifiuti n.116/2020 ridisegna il quadro normativo italiano in materia di gestione dei rifiuti, modificando in maniera sostanziale la parte IV del decreto legislativo 152 del 2006, il cosiddetto Testo unico ambientale.
L’elenco delle novità sul fronte dei rifiuti è molto lungo e articolato, perciò in questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sugli aspetti legati agli obblighi della gestione dei rifiuti e sulla conseguente attribuzione di responsabilità.
La Responsabilità è solo del produttore dei rifiuti?
L'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti, provvedendo al loro trattamento direttamente, oppure mediante l’affidamento a soggetti debitamente autorizzati come intermediari, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, soggetti pubblici o privati addetti alla raccolta o al trasporto di rifiuti.
La responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso in cui il produttore abbia conferito i rifiuti a soggetti autorizzati a svolgere tali attività e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
Si conferma che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), rimanendo onere del trasportatore la conservazione del documento originale.
Per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15), è stata introdotta, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento (sottoscritta dal titolare dell’impianto), oltre alla quarta copia del FIR.
Tale attestazione deve contenere almeno:
- i dati dell'impianto e del titolare
- la quantità dei rifiuti trattati
- la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
Si chiarisce, infine, che i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione, in base al principio secondo cui è il soggetto che produce un bene inquinante a doverne sostenere il costo, sperando così di incentivare il produttore a farsi carico del “destino” dei beni prodotti che diventeranno rifiuti.
Nuovo Decreto Rifiuti: il concetto di responsabilità condivise
Nell’ art. 193, comma 17 del D.lgs. 152/2006, (Testo Unico Ambientale) viene previsto che:
“Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”
Proseguendo nella lettura del testo normativo, troviamo poi, nell’art Art. 258 la sanzione corrispondente:
“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice Penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”
Non viene ancora esplicitamente sanzionata la responsabilità personale, ma si iniziano a gettare le basi perché le responsabilità siano condivise.
Per il produttore dei rifiuti risulta sempre più importante quindi garantire che le persone in azienda che compilano e firmano i formulari dei rifiuti siano formate adeguatamente per non rischiare di incorrere in sanzioni e responsabilità.
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- Classificazione dei Rifiuti e prime novità del Decreto 116/2020
- Gestione Rifiuti Speciali e Trasformazione in Sottoprodotti
- Registro carico scarico rifiuti: cos’è e quando si redige
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