In una società sempre più energivora, i pannelli fotovoltaici costituiscono una della maggior fonti di produzione di energia green e il loro impiego diverrà sempre più fondamentale.
Più assistiamo all'installazione di nuovi impianti solari più nasce spontaneo chiedersi come deve avvenire lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.
Secondo il Renewable Energy Report 2022 per raggiungere gli obiettivi europei al 2030 sarà necessario installare in Italia almeno 60-65 GW di nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili.
Il fotovoltaico in questa ottica resta ad oggi la fonte rinnovabile più ricorrente sia a livello domestico che professionale.
Una delle controversie più interessanti riguardo l'energia solare è rappresentata dalla gestione e dallo smaltimento dei pannelli. A tal proposito il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), con il decreto direttoriale 52/2022 del 08/08/2022, ha approvato il documento “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”.
Il documento fornisce le indicazioni per il calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, come definito dal GSE - Gestore Servizi Energetici (società partecipata al MEF, alla quale è attribuito l'incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica).
Le istruzioni operative si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti “incentivati”, che beneficiano cioè di uno dei seguenti meccanismi incentivanti:
Il Conto energia è un programma europeo di incentivazione che consiste in un contributo finanziario per kWh di energia prodotta per un certo periodo di tempo (fino a 20 anni).
Nel presente articolo ci concentreremo sui RAEE professionali come definito dal D.Lgs. 49/2014, che regola la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE e definisce:
Lo stesso decreto stabilisce anche quale debba essere la quota trattenuta per i pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, come indicato all’articolo 40, comma 3, del D.lgs. 49/2014.
Il GSE trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli con l’obiettivo di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto.
La quota trattenuta dal GSE, definita secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, è pari a un valore di 10 €/pannello per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale (D. lgs n.118/2020).
Per la corretta gestione, il RAEE fotovoltaico professionale deve essere conferito dal Soggetto Responsabile (Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) direttamente, qualora iscritto all’Albo dei gestori ambientali, oppure da un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice CER 16 02 14 pertinente, a un impianto di trattamento autorizzato. La possibilità da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di aderire a un Sistema Collettivo, iscritto al Registro rappresenta una delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 118/2020 e prevede l’invio di:
Nel caso in cui un pannello fotovoltaico professionale venga dismesso o sostituito durante il periodo di incentivazione (tramite “Conto energia”) il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE la documentazione attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento, costituita da:
Il documento prevede anche la possibilità di depositare i rifiuti temporaneamente (deposito temporaneo di rifiuti) nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di un’autorizzazione per lo Stoccaggio preliminare alle operazioni di recupero o smaltimento (allegati C e D del D.lgs. 152/2006).
In questo caso il Soggetto Responsabile, per l’invio al GSE della documentazione attestante lo smaltimento del pannello, dispone al massimo di 18 mesi di tempo decorrenti dal giorno in cui il modulo fotovoltaico è stato rimosso e classificato dal detentore come rifiuto.
La quota trattenuta dal GSE rappresenta una garanzia per la futura attuazione delle operazioni relative:
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E tu gestisci correttamente i pannelli e, più in generale, i RAEE della tua azienda? Conosci le forme di incentivazione per la transizione ecologica ed energetica?