Le modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (TUA) delle Legge annuale sulla concorrenza
Il 27 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), indicata tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Come suggerisce il titolo stesso, tale legge è volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.
Sul fronte ambientale, la Legge ha modificato il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale inerente alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), intervenendo sulla parte della disciplina relativa alle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani.
L’art. 14 della Legge ha così riscritto il comma 10 dell’art. 238:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
L’utenza non domestica può quindi scegliere se conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico o a quello privato per un periodo non inferiore a due anni e non più a cinque, come stabiliva il testo previgente.
È stata inoltre eliminata la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 10: “salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza”.
La modifica in esame ha infatti accolto l’osservazione formulata dall’AGCM (dall’Autorità Garante ella Concorrenza e del Mercato), che riteneva discriminatoria nei confronti dei gestori privati la possibilità (in capo alle utenze non domestiche) di rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni mentre non era consentito il contrario.
Corresponsione della TARI
Si ricorda che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per l’utenza non domestica che sceglie di affidare la raccolta dei rifiuti urbani prodotti ad un gestore privato, non avvalendosi quindi del servizio pubblico, decade l’obbligo di corrispondere la quota variabile della TARI.
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Nuovi compiti per ARERA
La Legge in oggetto ha inoltre aggiunto due nuovi compiti per l’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), inserendo due commi all’art. 202 del D.Lgs. 152/2006:
«1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L’ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale».
TARI 2023: altre novità in arrivo per l’attuazione della Direttiva europea sui rifiuti
Quali novità ci saranno sulla gestione dei rifiuti nel 2023?
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della transizione ecologica, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell’ambiente e prevede, tra l’altro, incentivi all’autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.
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