In una società sempre più energivora, i pannelli fotovoltaici costituiscono una della maggior fonti di produzione di energia green e il loro impiego diverrà sempre più fondamentale.
Più assistiamo all'installazione di nuovi impianti solari più nasce spontaneo chiedersi come deve avvenire lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.
Smaltimento Pannelli Fotovoltaici Normativa
Secondo il Renewable Energy Report 2022 per raggiungere gli obiettivi europei al 2030 sarà necessario installare in Italia almeno 60-65 GW di nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili.
Il fotovoltaico in questa ottica resta ad oggi la fonte rinnovabile più ricorrente sia a livello domestico che professionale.
Una delle controversie più interessanti riguardo l'energia solare è rappresentata dalla gestione e dallo smaltimento dei pannelli. A tal proposito il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), con il decreto direttoriale 52/2022 del 08/08/2022, ha approvato il documento “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”.
Il documento fornisce le indicazioni per il calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, come definito dal GSE - Gestore Servizi Energetici (società partecipata al MEF, alla quale è attribuito l'incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica).
Le istruzioni operative si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti “incentivati”, che beneficiano cioè di uno dei seguenti meccanismi incentivanti:
- I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
- II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007); III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
- IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011);
- V Conto Energia (DM 5 luglio 2012).
Il Conto energia è un programma europeo di incentivazione che consiste in un contributo finanziario per kWh di energia prodotta per un certo periodo di tempo (fino a 20 anni).
Smaltimento RAEE professionali
Nel presente articolo ci concentreremo sui RAEE professionali come definito dal D.Lgs. 49/2014, che regola la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE e definisce:
- RAEE fotovoltaici: RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW;
- RAEE professionali: i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW.
Costi smaltimento pannelli fotovoltaici
Lo stesso decreto stabilisce anche quale debba essere la quota trattenuta per i pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, come indicato all’articolo 40, comma 3, del D.lgs. 49/2014.
Il GSE trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli con l’obiettivo di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto.
La quota trattenuta dal GSE, definita secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, è pari a un valore di 10 €/pannello per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale (D. lgs n.118/2020).
Smaltimento pannelli fotovoltaici - Soggetto Responsabile
Per la corretta gestione, il RAEE fotovoltaico professionale deve essere conferito dal Soggetto Responsabile (Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) direttamente, qualora iscritto all’Albo dei gestori ambientali, oppure da un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice CER 16 02 14 pertinente, a un impianto di trattamento autorizzato. La possibilità da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di aderire a un Sistema Collettivo, iscritto al Registro rappresenta una delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 118/2020 e prevede l’invio di:
- Allegato 8.3 (come da modello presente nel paragrafo 8.3) sottoscritto dal Soggetto Responsabile e controfirmato dal Sistema Collettivo;
- Certificato di partecipazione al Sistema Collettivo, recante le informazioni di dettaglio (marca, modello e matricole) dei moduli installati e garantiti, riconducibili allo specifico impianto;
- copia, in formato .xls, dell’elenco dei moduli garantiti presso il Sistema Collettivo, così come riportati nel Certificato di partecipazione, e recante le informazioni di dettaglio dei pannelli (marca, modello e matricole).
Nel caso in cui un pannello fotovoltaico professionale venga dismesso o sostituito durante il periodo di incentivazione (tramite “Conto energia”) il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE la documentazione attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento, costituita da:
- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia (cfr. Allegato 8.1) debitamente compilata e firmata;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) − quarta copia;
- certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall’impianto di trattamento
Smaltimento pannelli solari - deposito temporaneo
Il documento prevede anche la possibilità di depositare i rifiuti temporaneamente (deposito temporaneo di rifiuti) nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di un’autorizzazione per lo Stoccaggio preliminare alle operazioni di recupero o smaltimento (allegati C e D del D.lgs. 152/2006).
In questo caso il Soggetto Responsabile, per l’invio al GSE della documentazione attestante lo smaltimento del pannello, dispone al massimo di 18 mesi di tempo decorrenti dal giorno in cui il modulo fotovoltaico è stato rimosso e classificato dal detentore come rifiuto.
La quota trattenuta dal GSE rappresenta una garanzia per la futura attuazione delle operazioni relative:
- al ritiro del pannello fotovoltaico dal sito di installazione;
- alla logistica per trasferire il RAEE fotovoltaico dal sito produttivo all’impianto di trattamento (anche considerando eventuali ulteriori costi dovuti allo stoccaggio);
- al trattamento adeguato del RAEE;
- al recupero e allo smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici.
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E tu gestisci correttamente i pannelli e, più in generale, i RAEE della tua azienda? Conosci le forme di incentivazione per la transizione ecologica ed energetica?