Fidarsi è bene, affidarsi è meglio

Sicurezza antincendio: regole in vigore dal 29 ottobre 2022

Scritto da Roberto Silvestrini | 25 November 2021

 

Tre sono i decreti che riscriveranno le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.

In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.

 

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio

 

Il DM 3 settembre 2021 detto anche “Mini-Codice” abroga definitivamente il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Il Decreto Mini-Codice stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Tale decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs.81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs.81/2008.
 
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  •  superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;
  • piani situati a quota compresa tra -5 e 24 metri;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015 per i luoghi di lavoro a maggiore rischio.

Cosa da sottolineare e che ai più potrebbe essere sfuggita, contenuta nell’articolo 3 comma 3 del DM 3 settembre 2021 è che questo decreto di fatto estende l’applicazione del DM 3 agosto 2015 (codice di Prevenzione incendi) a tutti i luoghi di lavoro che non siano considerati a basso rischio, non dotati di norma tecnica verticale e che rientrino nell’allegato I al DPR 151/11.

 

Tre nuovi decreti per la Sicurezza antincendio

 

Il Decreto Mini Codice si aggiunge al “Decreto Controlli” ed al “Decreto GSA”, tutti di recente pubblicazione e di cui abbiamo già parlato in questi articoli:

Sui tre Decreti si è espresso ulteriormente il Ministero dell’Interno, pubblicando tre Circolari esplicative, a chiarimento dei punti dubbi di ognuno di essi.

Alle Aziende non resta che prepararsi al passaggio alla nuova Sicurezza Antincendio, approfondendo la conoscenza delle nuove disposizioni contenute nei tre Decreti.

Anche il pericolo di incendio sul lavoro dimostra quanto la corretta valutazione dei rischi sia il fondamento della sicurezza per un’azienda, come puoi leggere in questi articoli:

In questa guida essenziale, invece, trovi le informazioni utili per procedere alla misurazione e alla gestione del rischio. Scaricala.