<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=276156203311675&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Antincendio_Decreto GSA

Nel corso della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) del 29 luglio 2020 sono stati presentati tre decreti in materia di valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro: il “Decreto Controlli”, il “Decreto GSA” e “Decreto Mini-codice”.

In attesa di concludere l’iter legislativo per poi essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale, vediamo oggi qualche anticipazione del “Decreto GSA” relativo al Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio in esercizio e in emergenza.

 

Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio: i criteri di gestione

Come già previsto dal Codice di Prevenzione Incendi, il sistema GSA stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del decreto legislativo 81/2008.

Il nuovo decreto, per ciò che si sa, si applicherà alle attività svolte nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Come il decreto Mini-codice, del quale abbiamo parlato nell’articolo “Valutazione rischio incendio: pronti 3 nuovi decreti e il Mini-Codice”, sarà costituito da un articolato normativo e da cinque allegati:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale.

Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

  • presenza di almeno 10 lavoratori
  • presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori + ospiti + pubblico + ecc.)
  • presenza di luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F.

 

Formazione antincendio: cadenza aggiornamenti e contenuti

Dal punto di vista formativo di addetti e/o datore di lavoro, finalmente viene definito un arco temporale entro il quale va previsto un aggiornamento che sarà ogni cinque anni, fugando ogni dubbio sull’attuale incertezza che vede il tacere il DM 10 Marzo 1998 e la raccomandazione (adottata come regola da taluni funzionari) del Ministero degli Interni che tale aggiornamento avvenga ogni tre anni.

I contenuti minimi dell’aggiornamento formativo sono riportati nell’allegato III.

In maniera esplicita, visto le più recenti tecnologie, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, sarà consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative saranno individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, come per altro avviene già oggi, quest’ultimo classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento.

Livello Formazione Aggiornamento
1 4 ore 2 ore
2 8 ore 5 ore
3 16 ore 8 ore

Nell’Allegato IV, verrà indicato quando i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire, al termine della frequenza dei corsi, l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

 

Novità formative in materia antincendio

Novità rispetto all’attuale panorama che riguarda i docenti dei corsi antincendio sono:

  • Nell’Allegato V, dove sono riportate le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento riservati ai docenti.
  • Nell’art. 6 dell’articolato normativo circa la qualificazione dei formatori viene stabilito che i corsi tenuti da personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con contenuti e durata diversa, saranno abilitanti o solo per la parte teorica o solo per la parte pratica. Definite anche le modalità dell’esame finale.
  • Anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

 

Anche il pericolo di incendio sul lavoro dimostra quanto la corretta valutazione dei rischi sia il fondamento della sicurezza per un’azienda. Approfondisci l’argomento in questi articoli:

 

In questa guida essenziale, invece, trovi le informazioni utili per procedere alla misurazione e alla gestione del rischio. Scaricala.

scarica la guida gratuita

Roberto Silvestrini

Scritto da   Roberto Silvestrini

Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica; progettista di impianti elettrici prima presso azienda installatrice e libero professionista poi nel settore della progettazione elettrica. Dal 1990 in Polistudio S.p.A. si occupa di progettazione di impianti elettrici, in qualità di Professionista antincendio ai sensi della Ex Legge 818 si occupa di sicurezza antincendio anche secondo i principi della FSE. Svolge attività di consulenza e formazione nel settore della sicurezza per i clienti a portafoglio di Polistudio S.p.A. come: Strutture Ospedaliere, Comando Elicotteristi Carabinieri, Aeronautica Militare Italiana, Camera dei deputati, Aziende pubbliche e private. È membro del direttivo di AVIEL Albo Veneto degli installatori qualificati. Attualmente ricopre anche l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende private.

ISCRIVITI AL NOSTRO BLOG