Nel corso della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) del 29 luglio 2020 sono stati presentati tre decreti in materia di valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro: il “Decreto Controlli”, il “Decreto GSA” e “Decreto Mini-codice”.
In attesa di concludere l’iter legislativo per poi essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale, vediamo oggi qualche anticipazione del “Decreto GSA” relativo al Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio in esercizio e in emergenza.
Come già previsto dal Codice di Prevenzione Incendi, il sistema GSA stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del decreto legislativo 81/2008.
Il nuovo decreto, per ciò che si sa, si applicherà alle attività svolte nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Come il decreto Mini-codice, del quale abbiamo parlato nell’articolo “Valutazione rischio incendio: pronti 3 nuovi decreti e il Mini-Codice”, sarà costituito da un articolato normativo e da cinque allegati:
La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale.
Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:
Dal punto di vista formativo di addetti e/o datore di lavoro, finalmente viene definito un arco temporale entro il quale va previsto un aggiornamento che sarà ogni cinque anni, fugando ogni dubbio sull’attuale incertezza che vede il tacere il DM 10 Marzo 1998 e la raccomandazione (adottata come regola da taluni funzionari) del Ministero degli Interni che tale aggiornamento avvenga ogni tre anni.
I contenuti minimi dell’aggiornamento formativo sono riportati nell’allegato III.
In maniera esplicita, visto le più recenti tecnologie, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, sarà consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative saranno individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, come per altro avviene già oggi, quest’ultimo classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento.
Livello | Formazione | Aggiornamento |
1 | 4 ore | 2 ore |
2 | 8 ore | 5 ore |
3 | 16 ore | 8 ore |
Nell’Allegato IV, verrà indicato quando i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire, al termine della frequenza dei corsi, l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Novità rispetto all’attuale panorama che riguarda i docenti dei corsi antincendio sono:
Anche il pericolo di incendio sul lavoro dimostra quanto la corretta valutazione dei rischi sia il fondamento della sicurezza per un’azienda. Approfondisci l’argomento in questi articoli:
In questa guida essenziale, invece, trovi le informazioni utili per procedere alla misurazione e alla gestione del rischio. Scaricala.