Con il termine sorveglianza sanitaria si considerano gli accertamenti sanitari, clinici e strumentali finalizzati alla verifica dello stato di salute dei lavoratori e all’accertamento dell’idoneità alla mansione degli stessi.
Accanto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria è disciplinata anche quella eccezionale, nota negli scorsi anni a causa dei rischi alla salute legati alla pandemia da COVID-19.
Vediamo quindi in cosa consistono e in cosa si differenziano sorveglianza sanitaria obbligatoria ed eccezionale.
L’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Da questo estratto si evince in modo chiaro che la sorveglianza sanitaria, ad opera del medico competente, non può tener conto esclusivamente dello stato di salute del lavoratore, quanto dello stesso in relazione all’”ambiente lavoro”, inteso sia come luogo fisico in cui si svolge l’attività sia come insieme di strumenti e attrezzature e procedure operative.
Tramite il documento di valutazione dei rischi il medico competente potrà fare le sue valutazioni ed esprimersi sull’idoneità alla mansione del lavoratore.
Si parla di obbligo di sorveglianza sanitaria quando questa:
La sorveglianza sanitaria si concretizza con le visite effettuate dal medico competente:
Oltre a quella obbligatoria, troviamo anche la sorveglianza sanitaria eccezionale. Sebbene non sia proprio un istituto giuridico nuovo, l’argomento è di grande attualità visto lo scenario Pandemico, tanto da essere regolamentato proprio in virtù del rischio Covid con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito poi in con la legge 17 luglio 2020 n.183 e prorogato fino al termine dell’emergenza sanitaria).
Questo tipo di sorveglianza sanitaria è inserito all’art. 83 che dispone “per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Sempre lo stesso articolo, al comma 2, prosegue affermando che per i datori di lavoro non tenuti alla nomina di un medico competente per effettuare sorveglianza sanitaria obbligatoria, può essere richiesta quella eccezionale con richiesta ai servizi INAIL territorialmente competenti.
AGGIORNAMENTO: Con la cessazione dello stato di emergenza legato al COVID_19 la sorveglianza sanitaria eccezionale è scaduta in data 31 luglio 2022, anche se a seguito di numerose proroghe.
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Qual è il punto di partenza per una buona sorveglianza sanitaria dei lavoratori? Sempre il Documento di valutazione dei rischi.
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