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sorveglianza-sanitaria-obbligatoria

Con il termine sorveglianza sanitaria si considerano gli accertamenti sanitari, clinici e strumentali finalizzati alla verifica dello stato di salute dei lavoratori e all’accertamento dell’idoneità alla mansione degli stessi.

Accanto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria è disciplinata anche quella eccezionale, nota negli scorsi anni a causa dei rischi alla salute legati alla pandemia da COVID-19.

Vediamo quindi in cosa consistono e in cosa si differenziano sorveglianza sanitaria obbligatoria ed eccezionale.

 

Sorveglianza sanitaria: definizione e riferimenti normativi

L’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Da questo estratto si evince in modo chiaro che la sorveglianza sanitaria, ad opera del medico competente, non può tener conto esclusivamente dello stato di salute del lavoratore, quanto dello stesso in relazione all’”ambiente lavoro”, inteso sia come luogo fisico in cui si svolge l’attività sia come insieme di strumenti e attrezzature e procedure operative.

Tramite il documento di valutazione dei rischi il medico competente potrà fare le sue valutazioni ed esprimersi sull’idoneità alla mansione del lavoratore.

 

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

Si parla di obbligo di sorveglianza sanitaria quando questa:

  • è prevista dalla normativa vigente
  • o quando richiesta espressamente dal lavoratore e il medico competente la ritenga opportuna.

La sorveglianza sanitaria si concretizza con le visite effettuate dal medico competente:

  • visita preventiva > intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione 

  • visita periodica > è la ben nota visita medica del lavoro obbligatoria per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio .

  • visita per cambio di mansione > per verificare l'idoneità alla mansione specifica.

  • visita medica su richiesta del lavoratore > prevista qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

  • visita medica alla ripresa del lavoro > a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. 

  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro > nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Oltre a quella obbligatoria, troviamo anche la sorveglianza sanitaria eccezionale. Sebbene non sia proprio un istituto giuridico nuovo, l’argomento è di grande attualità visto lo scenario Pandemico, tanto da essere regolamentato proprio in virtù del rischio Covid con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito poi in con la legge 17 luglio 2020 n.183 e prorogato fino al termine dell’emergenza sanitaria).

Questo tipo di sorveglianza sanitaria è inserito all’art. 83 che dispone “per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o   della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Sempre lo stesso articolo, al comma 2, prosegue affermando che per i datori di lavoro non tenuti alla nomina di un medico competente per effettuare sorveglianza sanitaria obbligatoria, può essere richiesta quella eccezionale con richiesta ai servizi INAIL territorialmente competenti.

 

AGGIORNAMENTO: Con la cessazione dello stato di emergenza legato al COVID_19 la sorveglianza sanitaria eccezionale è scaduta in data 31 luglio 2022, anche se a seguito di numerose proroghe.

 

Leggi altri approfondimenti:

 

Qual è il punto di partenza per una buona sorveglianza sanitaria dei lavoratori? Sempre il Documento di valutazione dei rischi.

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Lorenzo Baraldo

Scritto da   Lorenzo Baraldo

Direttore Tecnico. Dopo la Laurea in ingegneria meccanica (1999), ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella S.p.A. per la quale lavorava. Nel 2008 entra in una società di consulenza divenendo Responsabile d’area per il Nord-Est. Nel 2010 consegue la Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro ed è oggi Docente a Contratto presso l’Università degli studi di Padova dove insegna Sicurezza nell’industria Manifatturiera al Dipartimento di Ingegneria Industriale e Rischio Meccanico al Dipartimento di Scienze CardioToraco-Vascolari e sanità pubblica. È autore di articoli per riviste specializzate e contribuisce alla redazione dei Quaderni della Sicurezza di AiFos.

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