Con il termine sorveglianza sanitaria si considerano gli accertamenti sanitari, clinici e strumentali finalizzati alla verifica dello stato di salute dei lavoratori e all’accertamento dell’idoneità alla mansione degli stessi.
Acconto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria è disciplinata anche quella eccezionale che, mai come ora, risulta attuale visto i rischi alla salute legati alla pandemia da COVID-19.
Vediamo quindi in cosa consistono e in cosa si differenziano sorveglianza sanitaria obbligatoria ed eccezionale.
Riferimenti normativi e definizione
L’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Da questo estratto si evince in modo chiaro che la sorveglianza sanitaria, ad opera del medico competente, non può tener conto esclusivamente dello stato di salute del lavoratore, quanto dello stesso in relazione all’”ambiente lavoro”, inteso sia come luogo fisico in cui si svolge l’attività sia come insieme di strumenti e attrezzature e procedure operative.
Tramite il documento di valutazione dei rischi il medico competente potrà fare le sue valutazioni ed esprimersi sull’idoneità alla mansione del lavoratore.
Sorveglianza sanitaria obbligatoria
Si parla di sorveglianza sanitaria obbligatoria quando questa:
- è prevista dalla normativa vigente
- o quando richiesta espressamente da lavoratore e il medico competente la ritenga opportuna.
La sorveglianza sanitaria si concretizza con le visite effettuate dal medico competente:
- visita preventiva > intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
- visita periodica > per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio .
- visita per cambio di mansione > per verificare l'idoneità alla mansione specifica.
- visita medica su richiesta del lavoratore > prevista qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- visita medica alla ripresa del lavoro > a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- visita alla cessazione del rapporto di lavoro > nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Oltre a quella obbligatoria, troviamo anche la sorveglianza sanitaria eccezionale. Sebbene non sia proprio un istituto giuridico nuovo, l’argomento è di grande attualità visto lo scenario Pandemico, tanto da essere regolamentato proprio in virtù del rischio Covid con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito poi in con la legge 17 luglio 2020 n.183 e prorogato fino al termine dell’emergenza sanitaria).
Questo tipo di sorveglianza sanitaria è inserito all’art. 83 che dispone “per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Sempre lo stesso articolo, al comma 2, prosegue affermando che per i datori di lavoro non tenuti alla nomina di un medico competente per effettuare sorveglianza sanitaria obbligatoria, può essere richiesta quella eccezionale con richiesta ai servizi INAIL territorialmente competenti.
Leggi altri approfondimenti:
- Nuova ISO/PAS 45005: Sicurezza sul lavoro in tempi di Covid-19
- Procedura Gestione Rifiuti ed emergenza COVID-19
Qual è il punto di partenza per una buona sorveglianza sanitaria? Sempre il Documento di valutazione dei rischi.
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